Relativamente al tema dei lavori di ricostruzione post sisma, si segnala la recente ordinanza 57 del Commissario per l’Emilia Romagna del 12 ottobre scorso, con cui viene pressoché completato il quadro delle regole per la qualificazione delle imprese esecutrici degli interventi.
Per i lavori di edilizia industriale, l’ordinanza 57 pone il requisito dell’attestato SOA per importi superiori ai 500.000 euro, escludendo dal computo gli elementi prefabbricati, mentre la precedente ordinanza 51, riguardante i danni alle abitazioni, ha fissato la soglia a 258.000 euro.
Tali requisiti, sanciti dalle ordinanze commissariali dell’Emilia, vanno in deroga al regime ordinario dei lavori privati “sovvenzionati” (vale a dire finanziati per almeno il 51% con risorse pubbliche) previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, che impone l’attestazione SOA e le formalità dell’appalto pubblico per lavori superiori a 1 milione di euro.
Va osservato comunque che la deroga in questione viene ammessa dall’art. 11 del decreto legge 174 del 10 ottobre scorso, ultimo provvedimento, in ordine temporale, di derivazione statale che si occupa del sisma del maggio 2012.
Lo stesso decreto legge 174 ha introdotto l’obbligatorietà di richiedere quantomeno l’iscrizione nelle white list per le imprese che operano, anche in qualità di subcontraenti, nei settori considerati maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose.
I nostri uffici rimangono a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti e la relativa documentazione.
Con la prossima ordinanza, data per imminente, la Regione Lombardia dovrebbe disciplinare le modalità e i criteri per l’assegnazione dei contributi ai cittadini con l’abitazione inagibile.
In ogni caso le ordinanze commissariali lombarde dovranno adeguarsi ai contenuti del Protocollo d’Intesa del 4 ottobre tra il Ministro delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia, Veneto e Lombardia, recepiti, peraltro dal decreto legge 174 per quanto riguarda le disposizioni di attuazione del credito d’imposta e i finanziamenti agevolati per la ricostruzione previsti dall’art. 3 bis comma 5 del decreto legge 95, disposizione quest’ultima con cui sono state mobilitate, per il sisma, le risorse quantitativamente più rilevanti (6 miliardi di euro).