Il 19 dicembre scorso il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato il “Collegato Ordinamentale 2013”, che introduce alcune modifiche alla legge urbanistica 12/2005 relativamente al periodo transitorio di passaggio dal PRG al PGT.
Sono state approvate nuove disposizioni per i Comuni che non avranno approvato il PGT entro il 31 dicembre 2012.
Le novità prevedono che potranno approvare nuove convenzioni e piani attuativi entro il 31 dicembre 2012 solo quei Comuni che abbiano adottato il PGT alla data del 30 settembre 2011.
Una deroga è prevista per i Comuni terremotati (inclusi nell’elenco allegato al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2012) che potranno continuare ad attuare le previsioni del vigente PRG fino al 31 dicembre 2013.
Nei Comuni in cui non è stato approvato il PGT entro il 31 dicembre 2012, termine di validità dei vecchi piani regolatori generali, saranno attuate le previsioni del vigente PRG, esclusi i piani attuativi.
A partire dal 1° gennaio 2013 questi Comuni non potranno in ogni caso dar corso a procedure di variante al vigente PRG.
Infine, qualora non venga approvato il PGT entro il 31 dicembre 2012, resta confermata la perdita di efficacia del vecchio PRG.
Negli stessi Comuni, che alla data del 31 dicembre 2012 non avranno approvato il PGT, dal 1° gennaio 2013 e fino all’approvazione del PGT, non sono attivabili gli interventi in deroga previsti dal cosiddetto “piano casa regionale”, fatti salvi i piani attuativi già approvati e convenzionati, le istanze di permesso di costruire e le denunce di inizio attività presentate entro il 31 dicembre 2012; questa disposizione, per i Comuni terremotati, troverà applicazione dal 1° gennaio 2014.
Restano possibili gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria nei centri storici, ma non gli interventi di risanamento conservativo (demolizione e ricostruzione), mentre viene vietata ogni nuova edificazione sulle aree vincolate dal PRG decaduto.