L’INPS, con la circolare n. 28/13, ha fornito un riepilogo della normativa relativa allo sgravio contributivo introdotto dall’art. 29 del decreto legge 244/95 – confermato per il 2012 nella misura dell’11,50% – e le indicazioni operative per le aziende che non hanno presentato l’istanza di riduzione nel corso del 2012.
Le istanze di riduzione contributiva devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il modulo “riduzione edilizia”, presente nella sezione comunicazioni online del portale dell’INPS.
Le aziende che non hanno presentato l’ istanza nel corso del 2012 avranno tempo fino al 16 maggio 2013 per eseguire le operazioni che daranno diritto in un’unica soluzione all’applicazione dello sgravio relativo al periodo gennaio – dicembre 2012.