Sulla delicata materia dell’obbligo della forma elettronica per i contratti della pubblica amministrazione, è intervenuta, dopo una determinazione dell’Autorità di vigilanza per i contratti pubblici, una recente nota dell’ufficio legislativo del Ministero della Funzione Pubblica, che risulta, peraltro, parzialmente divergente rispetto alle conclusioni dell’Autorità.
La nota ministeriale si occupa della disposizione, entrata in vigore a partire dal 1° gennaio scorso, che prevede la stipulazione dei contratti di appalto, “a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”.
In particolare, la nota ministeriale, contrariamente a quanto sostenuto dall’Autorità, non accenna alla possibilità per le parti di preferire la “forma cartacea o le forme equipollenti ammesse dall’ordinamento” nel caso di stipula del contratto tramite scrittura privata.
Resta invece pacifico, sia per Autorità che per la Funzione Pubblica, lo specifico potere dell’ufficiale rogante di sopperire alla eventuale mancanza della firma digitale in capo alla parte privata.
L’obbligo generalizzato per le aziende di dotarsi della firma digitale tuttavia, sarà comunque correlato alla necessità di inserire documenti all’interno dell’AVCpass, sistema di verifica dei requisiti dei concorrenti alle gare di appalto pubbliche, entrato in vigore dal 1° gennaio scorso e destinato ad andare a regime in modo graduale, con un sistema a scaglioni suddiviso per importi e tipologie di appalti.
Va rilevato, al riguardo, che l’AVCpass, a partire dal prossimo 1° luglio, sarà obbligatorio per la maggior parte degli affidamenti.