Dal 1° luglio 2013 sarà pienamente in vigore il Regolamento europeo sui prodotti da costruzione (Regolamento UE n. 305/2011) che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga la Direttiva 89/106/CEE.
A partire da quella data, per essere immessi sul mercato, i prodotti da costruzione ricadenti nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, o conformi a una valutazione tecnica europea, dovranno essere muniti di dichiarazione di prestazione e marcatura CE secondo le nuove regole.
Sono fatti salvi, in quanto ritenuti conformi al Regolamento, i prodotti immessi sul mercato ai sensi della Direttiva 89/106/CEE prima del 1° luglio 2013, con la relativa documentazione.
Il Regolamento introduce diverse novità rispetto alla Direttiva, principalmente riguardanti le modalità con cui le caratteristiche essenziali dei prodotti vengono dichiarate.
L’attestato di conformità previsto dalla Direttiva – che poteva consistere, a seconda della classe di rischio del prodotto, in una dichiarazione di conformità del fabbricante oppure in un certificato di conformità rilasciato da un organismo riconosciuto – è sostituito dalla dichiarazione di prestazione, che, per qualsiasi tipologia di prodotto, è il risultato del processo di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto medesimo ed è fornita dal fabbricante in una copia per ciascun elemento commercializzato.
La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate e viene accompagnata dalla marcatura CE, l’unica marcatura che attesta la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali.
La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto, su un’etichetta ad esso applicata, oppure, se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento.
Il Regolamento prevede delle deroghe alla dichiarazione di prestazione.
Tali deroghe intervengono quando un prodotto è fabbricato in esemplare unico o su misura in un processo non di serie, su ordine specifico di un committente, ed è installato in un’opera singola ed identificata; oppure quando un prodotto è fabbricato sul cantiere dell’opera cui è destinato; oppure ancora quando il prodotto è fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio storico-architettonico e mediante un processo non industriale per il restauro di opere di rilevanza storica o architettonica.
Per i prodotti da costruzione per i quali era stato emanato un decreto di attuazione della Direttiva (accessori per serramenti, isolanti termici, aggregati, appoggi strutturali, geotessili e prodotti affini e aggregati per conglomerati bituminosi) rimane valido l’elenco delle caratteristiche essenziali da dichiarare obbligatoriamente, specificato per ciascun prodotto nel corrispondente decreto , mentre per le caratteristiche essenziali non obbligatorie il fabbricante può riportare la dicitura NPD.