Nel decreto legge 76 del 28 giugno in materia di promozione dell’occupazione sono contenute disposizioni di interesse per il settore.
In particolare, viene eliminata la procedura conciliativa in caso di licenziamenti per completamento delle attività e chiusura del cantiere nel settore delle costruzioni edili.
Vien poi previsto che le disposizioni sulla responsabilità solidale di cui all’art. 29 del Decreto Legislativo 276/2003 – in virtù delle quali il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto – trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale ed assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo.
Sul punto il decreto legge 76/2013 chiarisce che tali disposizioni non si applicano ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni.
Nel provvedimento sono state inserite anche norme riguardanti il sisma del maggio 2012, come la conferma della detassazione di contributi, indennizzi assicurativi e risarcimenti e il procedimento per la rimozione delle macerie a terra miste ad amianto.