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Entrate in vigore il 20 settembre scorso le novità previste dal “decreto del fare” sulla mediazione obbligatoria

Decreto del Fare – Mediazione Obbligatoria

27 Settembre 2013
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Sono entrate in vigore il 20 settembre scorso le novità previste dal “decreto del fare” sulla mediazione obbligatoria che era stata dichiarata incostituzionale e quindi, di fatto, mai entrata in vigore.
In breve, dal 20 settembre, non si potrà più andare direttamente dal giudice ordinario per tutte le questioni civilistiche derivanti da: condominio, diritti reali, divisione, successione, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Per le liti bancarie e finanziarie sono alternativi alla mediazione il ricorso alla conciliazione presso la camera CONSOB e all’arbitro bancario finanziario presso la Banca d’Italia.
Tra le vicende civilistiche che dovranno d’ora in poi necessariamente seguire la via della mediazione figurano:
 
  • la “locazione” e quindi tutte le controversie relative a risarcimento danni derivanti da contratto di locazione, a questioni attinenti le spese e gli oneri accessori o alle interpretazioni del contratto;
  • le questioni condominiali ad es. sulle parti comuni, sulla morosità dei condomini, sul regolamento;
  • le questioni relative al diritto di proprietà, superficie, usufrutto (es. servitù, regolamento di confini, usucapione) comprese, in teoria, anche le cause aventi ad oggetto contratti traslativi di tali diritti o aventi ad oggetto la loro nullità, annullamento o risoluzione.
 
Tra le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione della mediazione figurano in particolare:
  • i procedimenti  di sfratto per morosità, licenza per finita locazione o intimazione di sfratto per finita locazione sino al mutamento del rito ex art. 667 del codice di procedura civile;
  • i procedimenti che hanno per oggetto la reintegrazione o la manutenzione del possessi, fino alla pronuncia dei provvedimenti reclamabili con cui è accolta o respinta la domanda così come previsto dall’art. 703, comma 3 del codice di procedura civile.
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