Il Ministero del Lavoro, con circolare del 21 ottobre scorso, ha diramato le prime istruzioni operative in merito al decreto ministeriale 13 marzo 2013 che detta le modalità per consentire alle imprese, con DURC irregolare, di continuare ad operare sul mercato in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi, compresi quelli relativi alle Casse Edili, di importo pari o inferiore rispetto ai crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione.
In presenza della certificazione attestante tali crediti, gli Istituti e le Casse Edili devono emettere un DURC con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi dell’art. 13 bis comma 5 del decreto legge 52/2012, indicando l’importo del debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita.
Nei casi di acquisizione d’ufficio del DURC da parte delle stazioni appaltanti, la circolare precisa che sarà onere dell’interessato dichiarare di vantare dei crediti nei confronti della P.A. per i quali ha ottenuto l’apposita certificazione attraverso la piattaforma informatica.
Tale comunicazione potrà essere effettuata fino allo scadere dei 15 giorni – previsti dall’art. 7, comma 3 del D.M. 24/10/2007 sul DURC – concessi per la regolarizzazione contributiva.
Nella fase della partecipazione alla gara, ai fini della verifica dell’autocertificazione, il soggetto interessato dovrà comunicare agli Istituti e alle Casse Edili di versare nelle condizioni richieste da tale norma.
E’ opportuno che il soggetto dichiari l’esistenza di tali condizioni già nell’ambito della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).
In entrambe le ipotesi, il titolare dovrà comunque comunicare gli estremi delle certificazioni del credito ed il codice attraverso il quale potrà essere verificata la certificazione attraverso la piattaforma informatica.
In tal senso dovranno essere avviate le opportune convenzioni per permettere l’accesso alla piattaforma anche da parte degli Istituti e delle Casse Edili.
Nelle more di tali convenzioni, la certificazione sarà trasmessa via Pec direttamente dall’amministrazione certificatrice o esibita, sotto la responsabilità anche penale, dal soggetto titolare del credito.
Il DURC così emesso avrà validità di 120 giorni, analogamente a quanto previsto attualmente per gli altri tipi di DURC, e dovrà contenere:
– la dicitura di emissione «ex art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2013»;
– l’importo debiti contributivi/assicurativi, con l’indicazione dell’Istituto e/o Cassa e nei cui confronti sussistono i debiti stessi nonché il loro ammontare complessivo disponibile;
– gli estremi della/e certificazione/i comunicate al momento della richiesta del DURC, con l’indicazione di ciascun importo nonché dell’ammontare complessivo
– l’eventuale data del pagamento dei crediti vantati nei confronti della P.A.
Tale DURC potrà essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, ivi compresa la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1 lett. i) del Codice dei contratti pubblici.
Invece, nell’ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte delle pubbliche amministrazione dei SAL si applica esclusivamente la procedura dell’intervento sostitutivo di cui all’art. 4 del DPR 207/2010 (Regolamento generale del Codice dei contratti pubblici).
In proposito, il Ministero del Lavoro ha sottolineato l’estensione operata dal D.M. 13 marzo 2013 di tale intervento sostitutivo anche alle ipotesi delle erogazioni a carico delle P.A. a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari dei crediti certificati.
Il Ministero del Lavoro ha ribadito poi che il credito indicato nella certificazione esibita ai fini del rilascio del DURC può essere validamente ceduto o costituire oggetto di anticipazione, purché sia prioritariamente estinto il debito contributivo indicato sul DURC.
La soddisfazione del debito contributivo dovrà essere comprovata dalla richiesta di un nuovo DURC che attesti l’avvenuta regolarizzazione.