L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.78/E del 12 novembre scorso, in risposta ad un’istanza d’interpello relativa alla deducibilità ai fini IRES della svalutazione di un immobile acquistato ad un costo superiore al valore di mercato, ha chiarito che la svalutazione contabile delle rimanenze, iscritte al costo di acquisto, non rileva a livello fiscale, e non è, quindi, deducibile dal reddito d’impresa.
In sostanza, l’ammontare della svalutazione, vale a dire la differenza fra il costo d’acquisto, aumentato degli oneri accessori e l’effettivo valore di mercato dell’immobile, deve essere ripreso a tassazione, ai fini IRES, nella dichiarazione dei redditi, operando «una variazione in aumento del reddito imponibile, in misura corrispondente alla svalutazione contabile effettuata».
L’Agenzia delle Entrate basa le sue argomentazioni sul mancato richiamo, nell’art.92, comma 5, del D.P.R. 917/1986 – TUIR, alla possibilità di effettuare la svalutazione per le rimanenze valutate “a costi specifici”.
Tale disposizione, infatti, ammette la svalutazione unicamente per le rimanenze di beni “fungibili”(vale a dire beni non dotati di una propria individualità, per i quali è possibile la “gestione in massa” e il raggruppamento in categorie omogenee) valutate fiscalmente in base a criteri forfettari di tipo convenzionale, mentre per quelle relative a beni “infungibili”(quali gli immobili) resta comunque ferma la valutazione a “costi specifici”.
La pronuncia dell’Agenzia delle Entrate suscita perplessità, perché non tiene conto del generale principio di derivazione del reddito d’impresa dal bilancio civilistico, previsto dell’art.83 del D.P.R. 917/1986 – TUIR.
E’ opportuno quindi, a maggior ragione nell’attuale fase di congiuntura economica negativa, porre particolare attenzione nella valutazione delle conseguenze fiscali delle operazioni di svalutazione contabile dei beni destinati alla vendita e classificati tra le “rimanenze”.