Per quanto riguarda la disciplina degli appalti pubblici, si segnala che, nell’ambito del decreto legge 151/2013 del 30 dicembre 2013, è stata inserita una previsione per dirimere i problemi operativi conseguenti al DPR 30 ottobre 2013, che, recependo il parere del Consiglio di Stato, aveva di fatto abolito l’obbligo, da parte dell’aggiudicatario qualificato nella sola categoria prevalente, di subappaltare i lavori specialistici indicati nel bando rispetto ai quali non possedeva alcuna specifica qualificazione.
Il decreto legge 151 prevede che entro sei mesi vengano adottate le disposizioni sostitutive degli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2 del Regolamento Generale dei Contatti Pubblici (DPR 207/2010) annullate dal DPR 30 ottobre 2013, con le conseguenti modifiche dell’Allegato A del Regolamento stesso.
Nelle more dell’adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti all’annullamento disposto dal Consiglio di Stato.
Pertanto vengono reintrodotti gli obblighi di fare eseguire in subappalto le opere specialistiche a qualificazione obbligatoria nei casi in cui l’impresa principale non sia debitamente qualificata e di ricorrere all’ATI verticale per l’esecuzione delle categorie superspecialistiche la cui incidenza superi il 15% dell’importo a base di gara.