Altre misure di interesse del settore contenute nella Legge di Stabilità 2014 riguardano gli obblighi di tracciabilità dei canoni di locazione, l’obbligo per i notai di svincolare il corrispettivo solo dopo l’effettuazione della trascrizione delle transazioni immobiliari e l’introduzione di procedure semplificate per promuovere l’ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi.
In particolare, la norma in materia di tracciabilità dei pagamenti dei canoni di locazione (esclusi quelli degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) prevede l’obbligo, qualunque sia l’importo, di utilizzare modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità, anche ai fini dell’accesso alle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
Le norme che tendono ad assicurare specifiche cautele nell’ambito degli atti traslativi relativi ad immobili od aziende introducono un sistema di garanzie nel pagamento del corrispettivo, assoggettando ad un regime particolare tutte le somme che l’acquirente deve pagare, con la conseguenza che le stesse passeranno al venditore solo dopo l’avvenuta trascrizione.
La nuova disciplina sarà tuttavia operativa solo dopo lo specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità, che andrà a definire in dettaglio l’obbligo a carico dei notai (o degli altri pubblici ufficiali quali i segretari comunali e gli ufficiali roganti) di far confluire, su apposito conto corrente dedicato, per tutti gli atti da essi stipulati le somme:
· dovute come onorari, diritti, accessori, rimborsi spese, contributi nonché a titolo di tributi per i quali il notaio sia sostituto o responsabile di imposta in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall’autorità giudiziaria;
· comunque affidate al notaio e soggette ad obbligo di annotazione nel registro delle somme ai sensi della legge sull’ordinamento del notariato, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;
· relative all’intero prezzo o all’importo a saldo (purché in denaro) di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende (comprese eventuali quote condominiali).
La disposizione, pertanto, si applica solo alle somme versate contestualmente all’atto di quietanza (es. il corrispettivo o parte del corrispettivo versato all’atto della sottoscrizione del contratto definitivo) e ne sono espressamente escluse quelle oggetto di versamenti differiti.
Gli importi depositati nel conto corrente “dedicato” costituiranno un “patrimonio separato“: non saranno quindi né di proprietà del notaio, né del venditore e saranno impignorabili a richiesta di chiunque.
Eseguita la registrazione e la pubblicità dell’atto e verificata l’assenza di ulteriori formalità pregiudizievoli, il notaio provvederà a svincolare a favore del venditore gli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo.
Le misure per favorire l’ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi prevedono una procedura semplificata, che si basa su due conferenze di servizi alle quali devono prendere parte tutte le amministrazioni competenti e sull’attivazione, in presenza di ritardi rispetto ai tempi previsti dalla legge, di poteri di surroga in capo al Presidente del Consiglio.
Introducono inoltre strumenti di finanziamento innovativi, con la possibilità di realizzare unitamente all’impianto sportivo altri tipi di interventi (espressamente esclusi i nuovi complessi di edilizia residenziale) strettamente funzionali alla fruibilità dell’impianto e al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa.