Sul Supplemento Ordinario n.9 alla Gazzetta Ufficiale n.23 del 29 gennaio 2014 è stata pubblicata la legge 29 gennaio 2014, n.5, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 30 novembre 2013, n.133, recante «Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia».
Sono, così, confermate:
- l’abolizione della seconda rata dell’IMU per il 2013 sull’abitazione principale e sulle unità immobiliari ad essa equiparate (art.1, co.1 e 9);
- nei Comuni che hanno deliberato, per il 2012 e 2013, un aumento dell’aliquota di base, l’obbligo, per i contribuenti, di versamento del 40% dell’IMU risultante dalla differenza tra quanto approvato dal Comune (aliquota e detrazione maggiorate) e l’aliquota e la detrazione di base, entro il 24 gennaio 2014 (art.1, co.5).
Infatti, le risorse stanziate con il D.L. 133/2013 non finanziano integralmente il minor gettito derivante dall’eliminazione della seconda rata IMU sull’abitazione principale, ma solo la quota di gettito riferita all’IMU con aliquota base del 4 per mille.
In ogni caso, resta ferma l’abolizione dell’IMU sull’abitazione principale (e relative pertinenze) a decorrere dal 2014, come previsto dalla legge di Stabilità 2014 (art.1, co.707, della legge 147/2013).
In merito, si evidenzia che, in fase di conversione in legge del Provvedimento, è stata introdotta un’ulteriore disposizione che esclude l’applicazione di sanzioni ed interessi in caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’IMU dovuta per il 2013, nell’ipotesi in cui la differenza venisse versata entro il 24 gennaio 2014 (art.1, co.12-bis).
Da ultimo, il D.L. 133/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 5/2014, conferma le disposizioni relative al versamento della seconda o unica rata d’acconto ai fini IRES e IRAP per il 2013 (in scadenza il 10 dicembre 2013 – al riguardo, cfr. anche il D.M. 30 novembre 2013, che ha ridefinito la misura degli acconti da versare per il 2013 e 2014).