La legge n. 9/2014 “Destinazione Italia” si è occupata anche di chiarire normativamente il funzionamento del fondo cassa per i lavori condominiali relativi alle innovazioni o alle manutenzioni straordinarie.
La legge di riforma del condominio, entrata in vigore a giugno 2013, ha previsto, infatti, la creazione “obbligatoria” di un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori di manutenzione straordinaria o di innovazioni deliberati dall’assemblea.
Tuttavia la formula generica utilizzata dalla legge di riforma del condominio induceva a ritenere che la mancata costituzione del fondo, contestualmente alla delibera di approvazione dei lavori potesse portare, oltre a un vizio di validità della stessa delibera, anche all’impossibilità di procedere con l’affidamento dei lavori.
Pertanto l’art. 1, comma 9 lettera d) della legge 9/2014 ha opportunamente precisato che “se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti”.
La modifica apportata consente così di mantenere intatta le tutela per le imprese cui venissero affidati i lavori nel condominio.
Il meccanismo di accantonamento frazionato funziona però solo laddove vi sia un contratto di appalto con il quale si affidano i lavori ad una impresa e quando nello stesso le parti abbiamo concordato il pagamento in base agli stati di avanzamento lavori.