Per quanto riguarda gli appalti pubblici non è stata riproposta nel decreto legge “Salva-Roma ter” la norma che consentiva l’applicazione degli articoli del Regolamento sui contratti pubblici, che individuano le categorie super-specialistiche e, più in generale, quelle a qualificazione obbligatoria ai fini dell’esecuzione dell’opera.
Al momento, quindi, il concorrente ad una gara d’appalto pubblico in possesso di adeguata attestazione SOA nella categoria prevalente (ed in particolare nella categoria generale, per un importo pari al totale dei lavori), potrebbe, in linea di principio, partecipare ed eseguire l’opera, anche in mancanza di specifica qualificazione nelle lavorazioni specialistiche (OS) appartenenti alla/e categoria/e scorporabile/i.
Non è, poi, più previsto alcun obbligo di formare ATI con i possessori di categorie superspecialistiche o di ricorrere all’avvalimento o al subappalto nei limiti consentiti.
Problematica è la sorte delle procedure bandite ai sensi del decreto legge 151/2013 decaduto.
In proposito, l’Autorità di Vigilanza ha chiarito che un costante orientamento giurisprudenziale ritiene il bando di gara lex specialis.
La stazione appaltante è quindi tenuta ad applicare le regole fissate nel bando, quale lex specialis del procedimento, senza poterle disapplicare neppure ove risultino non più conformi al quadro normativo a seguito della mancata conversione di un decreto legge, fatto salvo il potere di autotutela.