Il decreto legge 66 del 24 aprile scorso “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” riguardante la “spending review” introduce una modifica al comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti, relativo alle centrali di committenza dei piccoli Comuni.
La nuova formulazione prevede, infatti, che i Comuni non capoluogo di provincia debbano procedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni di Comuni esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile e avvalendosi dei competenti uffici, oppure ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province.
In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
Viene quindi decisamente ampliato il novero dei soggetti che devono ricorrere alle centrali di committenza; scompare, infatti, il riferimento ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000, che viene sostituito da quello generale a tutti i Comuni che non siano anche capoluogo.
Scompare poi la previsione, introdotta recentemente dalla legge di Stabilità 2014, che esonerava i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti dall’obbligo di ricorrere alle centrali di committenza per l’acquisizione di lavori in economia mediante amministrazione diretta, ossia per importi fino a 50.000 euro, e mediante affidamenti diretti, dunque per importi fino a 40.000 euro.
La nuova norma, che sostanzialmente amplia il numero dei soggetti obbligati a ricorrere alle centrali di committenza ed estende nuovamente tale obbligo a tutte le tipologie di affidamento di lavori, presenta molti altri aspetti critici, a partire dalla tempistica di applicazione, che, in forza della combinazione con l’articolo 3, comma 1 bis della legge 15/2014 ”milleproroghe” viene a essere determinata nel 1° luglio di quest’anno.
Il decreto legge 66, inoltre, elimina l’obbligo di pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara sui quotidiani a diffusione nazionale e locale, optando, per lavori di importo superiore a 500.000 euro, per la modalità online, mediante i siti informatici delle stazioni appaltanti, del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio.
Viene tuttavia previsto che l’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, rimborsi alla stazione appaltante le spese di pubblicazione dei bandi, degli avvisi e delle informazioni pubblicate in Gazzetta Ufficiale.
Quindi, da un lato, l’eliminazione delle forme di pubblicazione degli estratti dei bandi e degli avvisi sui quotidiani consente di non ribaltare sugli aggiudicatari i relativi costi che, spesso, si sono rivelati notevolmente onerosi ma, dall’altro, la nuova disposizione reintroduce un nuovo aggravio per le imprese, ingiustificato in quanto inerente lo svolgimento di funzioni squisitamente pubblicistiche.