E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 26 aprile il decreto ministeriale sulle categorie specialistiche di qualificazione per gli appalti pubblici.
Il provvedimento in questione ha ridotto il numero di categorie a qualificazione obbligatoria, individuando 24 (in precedenza erano 33) categorie specialistiche (OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 32, OS 33, OS 34, OS 35).
Per quanto riguarda le categorie superspecialistiche, vengono individuate 14 categorie generali e speciali (sulle 24 originarie) per le quali è necessario il ricorso all’ATI obbligatoria, qualora l’appaltatore non sia specificatamente qualificato e l’importo della categoria scorporabile superspecialistica superi il 15% dell’importo d’appalto.
Le superspecialistiche sostanzialmente sono riconducibili a quattro macro aree: OS 2-A, OS 2-B e OS 25 per i beni culturali; OS 11, OS 12-A, OS 13, 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32 per la sicurezza strutturale e delle infrastrutture; OG 11, OS 4 e OS 30 per la sicurezza impiantistica; OS 14 per il ciclo dei rifiuti.
Mentre la categoria OS 32 (strutture in legno) fa il doppio salto in avanti, in quanto nella precedente elencazione non era nemmeno a qualificazione obbligatoria, escono, invece, dall’elenco delle superspecialistiche le seguenti categorie: OG 12 (opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale), OS3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS5 (impianti pneumatici e antintrusione), OS8 (opere di impermeabilizzazione), OS20-A (rilevamenti topografici), OS20-B (indagini geognostiche), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS34 (sistema antirumore per infrastrutture di mobilità).
Il nuovo elenco delle categorie a qualificazione obbligatoria (e quello delle superspecialistiche) si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (27 aprile 2014) e alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Il termine finale di efficacia del decreto corrisponde, invece, alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive a quelle annullate dal D.P.R. 30 ottobre 2013, che dovranno essere adottate entro nove mesi dal 28 marzo 2014, data di entrata in vigore del decreto legge 47/2014.