Nella recente legge “decreto casa” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio scorso sono contenute anche norme in materia di lavori pubblici che riguardano le nuove disposizioni sulle categorie specialistiche di qualificazione e i raggruppamenti temporanei di imprese.
Nei raggruppamenti di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento.
Dalla lettura della nuova disposizione in materia di ATI si desume che la distribuzione delle quote di effettiva partecipazione al raggruppamento possa essere liberamente stabilita in sede di offerta dai soggetti raggruppati, purché ognuno di questi abbia una qualificazione sufficiente a coprire la quota di partecipazione che intende assumere.
Fermo restando che i lavori devono essere eseguiti secondo le quote indicate in sede di offerta, è fatta salva la facoltà di modifica delle stesse quote, in fase di esecuzione, previa autorizzazione della stazione appaltante, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
Nell’ambito dei requisiti posseduti, resta fermo che la mandataria, in ogni caso, assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.
Tali disposizioni si applicano anche alle procedure ed ai contratti in corso.