Nel decreto legge 83/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio scorso, viene previsto, come era stato anticipato in una precedente comunicazione, un credito d’imposta per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed eliminazione delle barriere architettoniche, effettuate nelle strutture turistico-recettive.
In particolare, per i periodi d’imposta 2014-2016, a favore degli esercizi turistico-ricettivi, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro nel triennio, per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed eliminazione delle barriere architettoniche.
Non sono agevolate, invece, le spese per gli interventi qualificabili urbanisticamente come manutenzione, restauro e risanamento conservativo.
Il contributo è riconosciuto fino all’esaurimento dei fondi, vale a dire 20 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro dal 2016 al 2019.
Il credito d’imposta non rileva ai fini del rapporto relativo alla deducibilità delle spese per le imposte dirette ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Un decreto attuativo definirà i tipi di strutture turistico-alberghiere che possono essere ammesse al beneficio e le tipologie di interventi agevolabili, sempre nell’ambito delle ristrutturazioni.
A favore invece dei soggetti che effettuano erogazioni liberali volte ad interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali, per il triennio 2014-2016, è riconosciuto un credito d’imposta (cd. “artbonus”), nella misura del 65% per le erogazioni liberali effettuate nel 2014 e 2015 e del 50% per il 2016.
Il beneficio è attribuito nel limite massimo del 15% del reddito imponibile, per le erogazioni effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali, e del 5 per mille dei ricavi, qualora la donazione sia fatta da soggetti titolari di reddito d’impresa.
Anche in questo caso, il credito d’imposta deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo e, solo per i soggetti titolari di reddito d’impresa, tale beneficio può essere utilizzato solo in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP.