E’ stato definitivamente approvato il disegno di legge di conversione del decreto legge 66/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” che contiene numerose disposizioni di interesse per il settore delle costruzioni.
Nell’ambito degli appalti pubblici, il provvedimento modifica il Codice dei contratti, rendendo più diffuso e coercitivo il ricorso alle centrali di committenza.
Viene stabilito, infatti, che i Comuni non capoluogo di provincia (e non più solo i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) procedano all’acquisto di lavori, beni e servizi, nell’ambito delle Unioni di Comuni, o costituendo un apposito accordo consortile oppure ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province.
In alternativa, l’acquisto di beni e di servizi può essere effettuato attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla CONSIP o da un altro soggetto aggregatore di riferimento.
Sempre per l’acquisto di beni e di servizi, le pubbliche amministrazioni vengono autorizzate a ridurre del 5% gli importi dei contratti in essere, pur nel rispetto della “salvaguardia” delle disposizioni del Codice dei contratti riguardanti il costo del lavoro e i costi della sicurezza.
Per rafforzare l’obbligo di avvalersi delle centrali di committenza, viene stabilito che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici neghi il rilascio del codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano autonomamente all’acquisizione di lavori, beni e servizi.
Un’altra modifica del Codice dei contratti introduce l’elemento dell’origine produttiva ai fini dell’aggiudicazione delle gare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Per quanto riguarda la disciplina della pubblicità dei bandi di gara, viene previsto che, a decorrere dal 2016, la pubblicazione debba avvenire esclusivamente online (e non più anche sui quotidiani).
Il provvedimento, inoltre, tende a incentivare gli interventi di edilizia scolastica, escludendo
dal Patto di stabilità interno le spese sostenute dai Comuni per tali finalità nel biennio 2014/2015, nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascun anno.
Sempre per l’edilizia scolastica, viene disposta la riprogrammazione delle risorse non utilizzate e l’assegnazione da parte del CIPE di un importo massimo di 300 milioni di euro, a valere sulla programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione.