Il recente decreto legge 91 del 24 giugno scorso ha introdotte alcune semplificazioni in materia ambientale, in particolare per gli interventi di bonifica di siti contaminati.
Il provvedimento modifica l’art. 242 bis del Codice dell’ambiente, introducendo una procedura semplificata ed accelerata per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza di siti contaminati, da parte dei privati a proprie spese.
L’obiettivo, come evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento, è quello di superare le difficoltà e le incertezze procedimentali della disciplina vigente, consentendo l’avvio, in tempi brevi (entro 150 giorni), delle opere di bonifica e rinviando l’approvazione del piano di caratterizzazione e la verifica del raggiungimento delle soglie di concentrazione ad una seconda fase, in ordine alla quale sono comunque fissate tempistiche ridotte (90 giorni).
Viene anche previsto un regime transitorio per i progetti avviati entro il 31 dicembre 2017, per i quali il piano di caratterizzazione si intende approvato, se l’amministrazione competente non provvede entro il termine di 45 giorni dalla sua presentazione da parte del privato.
L’esecuzione del piano di caratterizzazione piano viene effettuata in contraddittorio con l’ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati, dandone comunicazione all’autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.
La validazione dei risultati della caratterizzazione da parte dell’ARPA, attestante il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell’avvenuta bonifica del suolo.
Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d’uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda.