Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre scorso, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 13 ottobre 2014 n.153 che ha inteso introdurre nel Codice antimafia alcune semplificazioni delle procedure dirette al rilascio della documentazione antimafia ed a porre rimedio ad alcune carenze manifestate dalla precedente normativa nell’esperienza applicativa.
Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 26 novembre, stabilisce che, fino all’attivazione della banca dati, la documentazione antimafia è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale è stata acquisita.
Si tratta di una semplificazione di notevole rilievo, considerando anche che la comunicazione ha una validità di sei mesi dalla acquisizione e l’informazione di dodici.
La competenza alle verifiche antimafia non spetta più al Prefetto della provincia in cui hanno sede le amministrazioni richiedenti, bensì al Prefetto della provincia in cui hanno sede le imprese.
Vengono ridotti i termini a disposizione del Prefetto per il rilascio della documentazione e vengono indicati gli effetti del mancato rispetto del termine anche nel caso della comunicazione.
Infatti, il termine per il rilascio della comunicazione è ridotto da 45 a 30 giorni e viene eliminata l’ipotesi di verifiche di particolare complessità che comportava un’ulteriore dilatazione dei termini (30 giorni).
Inoltre viene estesa alla comunicazione la disposizione, già prevista per l’informazione, per cui, in caso di inutile decorso del termine, le amministrazioni procedono comunque, stipulando i contratti, o autorizzando i subcontratti sotto condizione risolutiva per l’ipotesi che venga successivamente emanata una comunicazione interdittiva.
Anche la procedura di rilascio dell’informazione viene semplificata e accelerata, nel senso che è previsto un termine di 30 giorni per il suo rilascio ed un successivo termine di 45 giorni quando le verifiche siano di particolare complessità (nella previgente normativa i termini erano invertiti). Tuttavia, la nuova disciplina prevede che, decorso il primo termine di 30 giorni, l’amministrazione proceda anche in assenza dell’informazione antimafia, stipulando i contratti, ovvero autorizzando i subcontratti, sotto condizione risolutiva.
Nella precedente normativa l’obbligo di procedere era invece previsto allo scadere di entrambi i termini (30 più 45 giorni).
Inoltre, nei casi di urgenza, l’obbligo di procedere è ora previsto “immediatamente”, laddove in vigenza della vecchia disciplina occorreva attendere quindici giorni.
La comunicazione interdittiva e l’informazione interdittiva devono essere comunicate dal prefetto all’impresa interessata entro cinque giorni dalla adozione, con modalità che ne garantiscano la ricezione (lettera raccomandata con avviso di ricevimento; notificazione; posta elettronica certificata), consentendo l’eventuale tempestiva difesa dell’impresa stessa davanti al giudice amministrativo.
Infine, il provvedimento individua le soluzioni alternative per definire i procedimenti in corso nell’ipotesi in cui la banca dati non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali.
In tal caso la comunicazione è sostituita dall’autocertificazione, che consente di stipulare i contratti o autorizzare i subcontratti sotto condizione risolutiva; l’informazione è rilasciata a seguito di verifiche effettuate dal prefetto, fermo restando l’obbligo dell’amministrazione di procedere allo scadere del termine di trenta giorni sotto condizione risolutiva.