Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre scorso 2014, è stato pubblicato il comunicato del Presidente dell’A.N.AC., con cui l’Autorità nazionale anticorruzione adotta il manuale che individua criteri per la qualificazione SOA.
Il manuale, che può essere richiesto ai nostri uffici, oltre ad integrare e razionalizzare circa 300 atti tra determinazioni, comunicati e deliberazioni emanati negli ultimi 15 anni dall’Autorità per i lavori pubblici, individua principalmente tre punti critici del sistema SOA: l’indipendenza della SOA, i lavori privati e le cessioni d’azienda.
Il risultato sostanziale è una forte “stretta” sulle future qualificazioni.
In particolare per le cessioni di azienda, il manuale legittima il trasferimento dei requisiti ai fini della qualificazione qualora siano verificati alcuni indicatori dai quali si possa desumere la capacità produttiva attuale dell’azienda o del ramo di essa oggetto di cessione.
I quattro indicatori sono:
- la cifra d’affari conseguita in relazione al ramo ceduto nell’anno antecedente l’atto di trasferimento d’azienda, di importo pari o superiore al 50% della produttività media annuale della cedente stessa, calcolata con riferimento al quinquennio antecedente l’atto di trasferimento;
- il trasferimento del know how attraverso uno staff minimo di personale connesso alla specificità e alle dimensioni dell’attività ceduta, comprendente personale con funzioni amministrative e tecniche;
- i beni strumentali atti a dimostrare l’operatività dell’azienda o del ramo al momento del trasferimento afferenti al complesso ceduto (tra le pertinenti attrezzature atte ad assicurare un livello minimo di funzionalità aziendale sono ricompresi edifici e macchinari);
- la sussistenza di rapporti giuridici in corso (crediti, debiti) al momento della cessione e di contratti di appalto in corso o appena ultimati aventi ad oggetto lavorazioni afferenti lo specifico “settore” (non categoria) individuato nella cessione.
La verifica degli indicatori di produttività delineati viene effettuata anche nel caso in cui sia richiesta l’attestazione di qualificazione da parte di un’impresa cessionaria che abbia acquisito il ramo d’azienda da un’impresa fallita.