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Il primo decreto stabilisce i nuovi requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici; il secondo decreto riguarda l’aggiornamento delle modalità di classificazione della prestazione energetica degli edifici

Prossima emanazione di 2 decreti ministeriali in materia di prestazione e certificazione energetica

6 Febbraio 2015
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È prossima l’emanazione di due decreti ministeriali in materia di prestazione e certificazione energetica in edilizia.
Il primo decreto stabilisce i nuovi requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, aggiornando il D.P.R. 59/2009 sulla stessa materia, in attuazione delle previsioni del decreto legge 63/2013 che aveva introdotto il traguardo degli “edifici a energia quasi zero” (i cosiddetti NZEB, ovvero edifici ad altissima prestazione energetica, con un fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo coperto in misura significativa da fonti rinnovabili in situ); traguardo fissato al 2019 per gli immobili della Pubblica Amministrazione e al 2021 per quelli privati.
Il provvedimento, che aggiorna anche la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili in edilizia, rafforza a partire dal prossimo luglio gli standard energetici minimi degli edifici, in un’ottica di efficacia rispetto ai costi, fino a fissare anche i requisiti degli NZEB che diverranno il minimo inderogabile per tutte le nuove costruzioni e ristrutturazioni a partire dal 2019/2021.
La principale novità introdotta è il cambiamento della metodologia di verifica del rispetto dei requisiti minimi richiesti dal decreto: per determinare il valore minimo di prestazione energetica di un edificio, al posto della tabella da cui estrapolare tale valore in funzione dei Gradi Giorno e del rapporto di forma S/V, si procederà al calcolo del fabbisogno di energia per “l’edificio di riferimento”, ovvero un edificio identico a quello oggetto della progettazione per geometria, orientamento, ubicazione geografica e destinazione d’uso, avente però le caratteristiche termiche ed energetiche (relative alla trasmittanza dell’involucro e al rendimento degli impianti) fissate dal decreto.
Il decreto punta ad una applicazione delle norme immediatamente operativa e omogenea su tutto il territorio nazionale, per ovviare all’attuale frammentazione normativa dovuta all’ampia autonomia regionale nel recepire le direttive europee in materia.
Il secondo decreto riguarda l’aggiornamento delle modalità di classificazione della prestazione energetica degli edifici, attualmente disciplinate a livello nazionale – a meno di diversa normativa regionale – dalle Linee guida di cui al D.M. 26 giugno 2009.
La nuova classificazione è stata pensata per raccordarsi con quella attualmente in vigore (classi da G ad A al migliorare della prestazione) e permettere l’inserimento di classi ancora più performanti come quelle al 2019/2021.
A parte una nuova modalità di rappresentazione grafica delle classi energetiche, sono stati introdotti nuovi indicatori (simboleggiati con degli “smile”), per rappresentare la “qualità” (alta, media o bassa) delle soluzioni adottate in relazione alle singole caratteristiche riferite alla prestazione dell’involucro (in fase invernale ed in fase estiva) e all’efficienza energetica degli impianti di climatizzazione (invernale ed estiva) e degli impianti di produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione e ventilazione meccanica, ove esistenti.

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