L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato sul proprio sito la determinazione n. 1 dell’ 8 gennaio 2015, riguardante il “soccorso istruttorio”, vale a dire la possibilità concessa alle imprese concorrenti ad un appalto pubblico di sanare eventuali irregolarità e carenze “essenziali” nelle dichiarazioni o documentazioni presentate, attraverso il pagamento di una sanzione (compresa tra l’uno per mille e l’uno per cento del valore del contratto entro un tetto di 50mila euro) e la regolarizzazione documentale entro 10 giorni dalla richiesta della stazione appaltante.
La facoltà da parte del concorrente di rinunciare alla regolarizzazione è ribadita in tema di cauzione provvisoria.
Sul punto, infatti, l’ANAC, dopo avere chiarito che la cauzione provvisoria “costituisce garanzia del versamento della sanzione e non presupposto per la sua applicazione” e che, conseguentemente, la sanzione potrà essere comminata anche nelle procedure nelle quali – almeno nella fase iniziale – non sia prevista la presentazione della garanzia provvisoria, ribadisce che “all’incameramento, in ogni caso, non si dovrà procedere per il caso in cui il concorrente decida semplicemente di non avvalersi del soccorso istruttorio”.