Il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare del 3 marzo scorso sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.
La circolare si occupa delle nuove tariffe per le verifiche periodiche, aggiornate all’indice Istat dei prezzi al consumo relativo all’ottobre 2014 (pari a +0,9%).
Le tariffe sono specificate per ogni singola attrezzatura e si distinguono tra quelle relative alla prima verifica periodica e quelle relative alle verifiche periodiche successive alla prima.
I compensi dovuti al soggetto abilitato non possono differire, in eccesso o in difetto, di più del 15% rispetto alle tariffe.
Ricordo che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII al Testo Unico Sicurezza 81/2008 a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza.
Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede entro 45 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati.
Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati.