Risultano difformi le indicazioni del Consiglio di Stato e dell’ANAC relativamente all’obbligo di indicazione preventiva degli oneri della sicurezza aziendale anche per gli appalti di lavori pubblici.
Secondo il Consiglio di Stato l’omessa specificazione dei costi di sicurezza interni comporta l’esclusione dell’offerta dalla procedura di gara, per inosservanza di un precetto a carattere imperativo, non sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante.
L’ANAC, nel bando tipo, aveva invece chiarito che, negli appalti di lavori pubblici, non esiste un obbligo giuridico di indicazione preventiva degli oneri della sicurezza aziendali, in quanto tale indicazione è menzionata espressamente dalla normativa vigente solo per gli appalti di forniture e servizi.
Quindi, secondo l’ANAC, il bando di gara può legittimamente prevedere questa indicazione, che può risultare utile per la successiva verifica di congruità delle offerte, tuttavia, in aderenza al principio di tassatività delle cause di esclusione, in nessun caso il bando potrà formulare tale richiesta di indicazione a pena di esclusione.
Nell’attesa che si raggiunga una situazione di maggiore chiarezza, ANCE suggerisce alle imprese di adottare un comportamento cautelativo, per evitare provvedimenti di esclusione dalla gara e conseguente contenzioso “a valle”.
In particolare, ANCE suggerisce di indicare sistematicamente l’importo degli oneri della sicurezza aziendali in offerta, avvalendosi, ai fini della relativa quantificazione, della formula parametrica che è stata predisposta ed indicata nel documento ITACA “Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici” che può essere richiesto ai nostri uffici.