A fronte dell’emergenza sanitaria dal Covid-19, è stata disposta la proroga a sei mesi successivi alla cessazione dell’emergenza sanitaria (prevista al 31 gennaio 2021, salvo ulteriori deroghe), dell’entrata in vigore di alcune disposizioni relative alla gestione della sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione aventi altezza antincendio uguale o superiore a 12 m.
Con l’articolo 63-bis della Legge 13 ottobre 2020 n. 126, recante la conversione in legge del Decreto Legge n. 104/2020 recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, è stata disposta la proroga a sei mesi successivi alla cessazione dell’emergenza sanitaria (prevista al 31 gennaio 2021, salvo ulteriori deroghe), degli obblighi di gestione della sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione aventi altezza antincendio uguale o superiore a 12 m e previsti dal Decreto 25 gennaio 2019.
Le disposizioni di deroga in questione sono entrate in vigore il 14 ottobre 2020.
Disposizioni di adeguamenti antincendio degli edifici di civile abitazione aventi altezza antincendio uguale o superiore a 12 m
Riteniamo opportuno ricordare che le disposizioni relative alla gestione della sicurezza antincendio previste dal Decreto 25 gennaio 2019, che si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e quelli esistesti alla data del 6 maggio 2019, si riferiscono:
- alla gestione della sicurezza antincendio;
- ai requisiti di sicurezza antincendio delle facciate.
Gestione della sicurezza antincendio
Per quanto attiene alla gestione della sicurezza antincendio, il Decreto 25 gennaio 2019 prevede specifici obblighi a capo del responsabile dell’attività e degli occupanti, a seconda del livello di prestazione che viene determinato in funzione dell’altezza antincendio dell’edificio.
In particolare se l’altezza antincendio è ricompresa:
- tra i 12 m e fino ai 24 m, viene attribuito il livello di prestazione 0 e nella tabella 0 dell’allegato 1 del Decreto in questione, sono riportati gli obblighi previsti a capo dei soggetti interessati;
- tra oltre i 24 m e fino ai 54 m, viene attribuito il livello di prestazione 1 e nella tabella 1 dell’allegato 1 del Decreto in questione, sono riportati gli obblighi previsti a capo dei soggetti interessati;
- tra oltre i 54 m e fino agli 80 m, viene attribuito il livello di prestazione 2 e nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato 1 del Decreto in questione, sono riportati gli obblighi previsti a capo dei soggetti interessati;
- di oltre gli 80 m, viene attribuito il livello di prestazione 3 e nelle tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato 1 del Decreto in questione, sono riportati gli obblighi previsti a capo dei soggetti interessati.
Infine, il citato Decreto prevede che gli edifici di civile abitazione esistenti alla data del 6 maggio 2019:
- devono essere adeguarti alle disposizioni relative alla gestione della sicurezza antincendio entro:
- il 6 maggio 2021, per gli aspetti relativi all’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
- il 6 maggio 2020 (ora prorogato a sei mesi dalla cessazione delle stato di emergenza sanitaria Covid-19), per le restanti disposizioni;
- soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi, devono regolarizzare gli obblighi in questione nei confronti del Comando dei vigili del fuoco, tramite apposita comunicazione, all’atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.
Requisiti sicurezza antincendio delle facciate
Per quanto riguarda le disposizioni relative ai requisiti di sicurezza antincendio delle facciate, la Legge in questione non detta disposizioni in merito.
Per completezza dell’informazione, riteniamo opportuno ricordare che il Decreto 25 gennaio 2019 dispone che gli edifici di civile abitazione aventi altezza antincendio superiore a 24 metri:
- di nuova realizzazione;
- esistenti alla data del 6 maggio 2019 e che, dopo tale data, sono oggetto di interventi comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate;
- devono essere rispondenti ai requisiti di sicurezza antincendio previsti per le facciate, i quali hanno come obbiettivo primario quello di:
- limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all’interno della costruzione e inizialmente non interessati dall’incendio;
- limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell’edificio);
- evitare o di limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.
Le disposizioni in questione non si applicano agli edifici di civile abitazione:
- per i quali alla data del 6 maggio 2019 siano stati pianificati o siano in corso lavori di rifacimento delle facciate, sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco;
in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità prima del 6 maggio 2019.
42107-dm 16 05 1987 n_ 246.pdfApri
42107-dm 05 02 2019.pdfApri
42107-art 63 bis legge 126 2020.pdfApri