SUPERBONUS 110%: APPROVATE LE SPECIFICHE PER L’INVIO DELLA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Sono state approvate le specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate del modello per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020, l’Agenzia ha quindi:
Si ricorda che l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve avvenire a partire dal 15 ottobre prossimo e comunque entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, oppure entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine per presentare la dichiarazione dei redditi, in caso di esercizio dell’opzione per le rate residue non fruite (ricordiamo che per gli interventi da Ecobonus al 110%, la «comunicazione» va inviata, all’Agenzia, dopo il 5° giorno successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione.
A sua volta, l’Agenzia, entro 5 giorni, rilascia una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che l’ha trasmessa, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate).
Come precisato nelle avvertenze generali, prima di procedere alla trasmissione del file contenente la comunicazione per l’opzione, il soggetto che effettua la trasmissione telematica è tenuto a utilizzare il software distribuito dall’Agenzia delle Entrate che provvede a sottoporre i dati della comunicazione al controllo di correttezza formale e a generare il file controllato da inviare telematicamente all’Agenzia.