PROROGA DEI TITOLI EDILIZI IN SCADENZA TRA IL 31 GENNAIO 2020 E IL 31 GENNAIO 2021
Misura introdotta in sede di conversione in legge del D.L. 125/2020 (c.d. “decreto Covid”)
La legge 27 novembre 2020, n. 159, nel convertire il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 (c.d. “decreto Covid”), ha inserito, tra gli altri, l’art. 3-bis, rubricato “Proroga degli atti amministrativi in scadenza”.
Il comma 1 del citato art. 3-bis interviene modificando l’art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020 (c.d. “decreto Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla legge 27/2020, il quale, nella sua versione originaria disponeva che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei permessi di costruire, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservassero la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La norma precisava, altresì, che la proroga di efficacia riguardasse anche le segnalazioni certificate di inizio attività, le segnalazioni certificate di agibilità, le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali comunque denominate, nonché il ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La nuova formulazione dell’art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020, estende la proroga di efficacia ai titoli edilizi ed agli altri atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 (data di proclamazione dello stato di emergenza da COVID-19) ed il 31 gennaio 2021 (data prevista con deliberazione del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 per la cessazione dello stato di emergenza).
E’ stato, altresì, aggiunto il comma 2-sexies all’art. 103 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 27/2020, in base al quale tutti gli atti amministrativi di cui sopra, scaduti tra il 1° agosto 2020 ed il 4 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge 159/2020), qualora non siano già stati rinnovati, si intendono validi ed efficaci fino al 31 gennaio 2021.
Tanto la disposizione originaria, quanto la sua versione modificata ed integrata dall’art. 3-bis del D.L. 125/2020, convertito con modificazioni dalla legge 159/2020, riguardano, in materia edilizia:
Va sottolineato che la proroga è “automatica”, in quanto disposta dalla norma de legge, per cui non è subordinata né ad una richiesta dell’interessato, né alla sussistenza di specifiche motivazioni, né all’emanazione di un corrispondente provvedimento di concessione da parte della P.A..