Il Decreto Legge 183/2020 ha prorogato le disposizioni in tema di subappalto e di anticipazione contrattuale.
Con l’entrata in vigore del Decreto c.d. “milleproroghe” (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183) sono state prorogate le disposizioni transitorie apportate dall’art. 1, comma 18, D.L. n. 32/2019 (conv. in L. n. 55/2019 c.d. “sblocca-cantieri”) e dall’articolo 207, comma 1, D.L. n. 34/2020) al Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016).
Nello specifico:
• fino al 30 giugno 2021, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture in deroga all’articolo 105, comma 2, del D.lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 105;
• fino al 31 dicembre 2021, è sospeso l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori (comma 6 dell’articolo 105 e terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, del D.lgs. 50/2016);
• fino al 31 dicembre 2021 vengono sospese le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo Codice, riferite al subappaltatore;
• fino al 31 dicembre 2021 viene prorogata la possibilità di avanzare richiesta dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016, fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.