L’art. 1 del decreto legge Sostegni (DL n. 41 del 22 marzo 2021) prevede la concessione di un contributo a fondo perduto per mitigare le perdite subite nel 2020 dalle imprese che nel 2019 avevano un fatturato non superiore a 10 milioni di euro.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno precedente.
L’ammontare del contributo è determinato applicando le seguenti percentuali al calo mensile medio del fatturato:
- 60% per le imprese con ricavi non superiori a 100.000 euro
- 50% per le imprese con ricavi non superiori a 400.000 euro
- 40% per le imprese con ricavi non superiori a 1.000.000 di euro
- 30% per le imprese con ricavi non superiori a 5.000.000 di euro
- 20% per le imprese con ricavi non superiori a 10.000.000 di euro.
Per le imprese l’importo del contributo è compreso tra un minimo di 2.000 ed un massimo di 150.000 euro.
A scelta dell’impresa il contributo può essere riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione nel modello F24.
Le domande per il contributo possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.
Dalla Guida predisposta dall’Agenzia delle entrate (disponibile in allegato) evidenziamo:
- l’impresa deve aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro
- l’importo del contributo è commisurato alla diminuzione verificatasi confrontando la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 (anno dell’emergenza Covid-19) e la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (anno in cui sussistevano condizioni ordinarie)
- sulla base di un’opzione – irrevocabile – che il soggetto richiedente esprime nell’istanza al contributo, l’Agenzia delle entrate eroga l’intero contributo spettante mediante bonifico sul conto corrente intestato (o cointestato) al richiedente o mediante attribuzione di credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite il modello F24
- la predisposizione e trasmissione delle istanze deve avvenire esclusivamente in via telematica
- una volta trasmessa l’istanza, il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate risponde con un messaggio in cui è contenuto il protocollo telematico assegnato al file dell’istanza trasmessa. Al contempo, il sistema effettua una prima serie di controlli formali su alcuni dati presenti nell’istanza (per esempio, l’esistenza del codice fiscale del soggetto richiedente, della partita Iva attiva, la presenza di tutti i campi obbligatori eccetera). Se i controlli formali hanno esito negativo, viene rilasciata una ricevuta di “scarto”. Se i controlli formali hanno esito positivo, viene rilasciata una ricevuta che attesta la “presa in carico” dell’istanza
- dopo i controlli più approfonditi il sistema, in caso di esito positivo, emette il mandato di pagamento del contributo spettante sull’Iban indicato o riconosce il credito d’imposta.
44108-contributo_fondo_perduto_decreto_sostegni.pdfApri