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Il primo commento dell’ANCE

Contratti pubblici: le novità del DL Semplificazioni BIS

10 Giugno 2021
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Sulla Gazzetta ufficiale, edizione straordinaria, n. 129 del 31 maggio u.s. è stato pubblicato il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure” – “Decreto Semplificazioni bis”.

Il decreto è entrato in vigore il 1° giugno 2021 (il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U.R.I) ed è stato già trasmesso alla Camera dei Deputati ed assegnato alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Ambiente, per avviare l’iter di conversione (DDL 3146/C).

La disciplina rilevante in materia di contratti pubblici è contenuta nel Titolo III (Procedure speciali per alcuni progetti PNRR – art. 44 – 46) e nel Titolo IV (“Contratti pubblici” – artt. 47 – 56).

In estrema sintesi le principali novità riguardano:

La disciplina speciale per le gli interventi del PNRR (artt. 44 – 48)

Ai fini della realizzazione di alcuni interventi del PNRR di particolare complessità o di rilevante impatto (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) vengono definite procedure speciali per velocizzare la fase a monte della gara (art. 44), per il miglioramento della funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici (art. 45) e per lo snellimento e velocizzazione della procedura di dibattito pubblico, misure per garantire pari opportunità generazionali e di genere (art. 47) e disposizioni di semplificazione in materia di affidamento dei contratti relativi agli interventi previsti nel PNRR e nel PNC – Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – (art. 48).

Il subappalto (art. 49)

  •  l’estensione del ricorso al subappalto fino al 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture fino al 31 ottobre 2021;
  • dal 1 novembre 2021 verrà meno il limite generale al subappalto e sarà cura delle Stazioni Appaltanti indicare nei documenti di gara un limite “variabile” delle prestazioni oggetto di subappalto, tenendo conto di una serie di elementi (la natura del contratto, la complessità delle prestazioni/lavorazioni, la presenza di categorie “superspecializzate” – SIOS nei lavori, la prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali);
  • viene comunque espressamente sancito il divieto di affidare a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni/lavorazioni oggetto del contratto;
  • dal 1 novembre 2021 sarà introdotta la responsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, da parte dell’appaltatore e del subappaltatore;
  • viene prorogata fino al 31 dicembre 2023 la sospensione dell’obbligo di indicare la “terna dei subappaltatori”.

Le Procedure di affidamento derogatorie introdotte dal DL Semplificazioni (art. 51)

  •  la possibilità di “affidamento diretto” viene confermata fino a 150.000 euro per i lavori, mentre viene estesa fino a 139.000 euro (prima fino a 75.000 euro) per i servizi e forniture – compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione;
  • vengono ridefinite le soglie per la procedura negoziata con riduzione del numero minimo di operatori invitati:
  1. per forniture e servizi -compresi i servizi di ingegneria e architettura – per importi pari o superiori a 139.000 euro fino alla soglia comunitaria (…) e per i lavori d’importo pari o superiore a 150.000 euro fino ad 1 milione di euro la procedura negoziata avviene previa consultazione di almeno 5 operatori;
  2. per lavori d’importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie la procedura negoziata avviene previa consultazione di almeno 10 operatori.

Sono infine state prorogate al 2023 le disposizioni derogatorie contenute nel “DL Semplificazioni” – DL 76/’20 – e nel DL “Sblocca Cantieri” – DL 32/’19 – (artt. 51 e 52).

In assenza di una disciplina transitoria, è necessario fare riferimento ai principi dell’ordinamento e, pertanto, l’applicazione delle nuove disposizioni deve intendersi riferita alle procedure di gara avviate a far data dall’entrata in vigore del nuovo Decreto (1 giugno 2021).

Per un esame puntuale del provvedimento si rinvia ad una Nota di commento predisposta dall’ANCE.

45128-primo_esame_decreto_77_2021_ semplificazioni_bis .pdfApri
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