I rifiuti contenenti amianto dovranno essere smaltiti nell’ambito regionale. L’ha previsto il legislatore con la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77.
La Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ha modificato l’articolo 35 del citato D.L. n. 77/2021, che riguarda le c.d. “Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare”.
Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti, migliorare l ’attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e soprattutto promuovere l’attività di recupero dei rifiuti sono state apportate diverse modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 fra le quali l’obbligo per le Regioni di:
– monitorare i flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione;
– prevedere, per i rifiuti contenenti amianto, il loro smaltimento nell’ambito regionale.
Il legislatore ora dispone che le Regioni devono obbligatoriamente predisporre e adottare i loro Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti (PRGR) che contengano anche quanto indicato al comma 3 del citato art. 199 dalla lettera a) alla nuova lettera “r-quater”.
In pratica, le nuove disposizioni nazionali contenute nella lettera “r-quater” obbligano le Regioni a prevedere nei loro Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti sia l’analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione sia idonee modalità di gestione e smaltimento a livello regionale dei rifiuti contenenti amianto.
Lo scopo di prevedere lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto a livello regionale è quello di evitare rischi sanitari e ambientali connessi all’eventuale abbandono incontrollato di tali rifiuti.
L’augurio è che ora detta disposizione nazionale trovi, quanto prima, una reale attuazione anche a livello di Regione Lombardia tramite procedure amministrative/autorizzative chiare, univoche, semplificate e con tempi amministrativi/autorizzativi certi (tramite procedure e deroghe nell’ambito degli impianti con finalità di pubblica utilità) al fine di risolvere il fenomeno, che perpetuata da diversi anni, della c.d. migrazione dei rifiuti di amianto all’estero.
I riferimenti di legge delle citate nuove disposizioni sono i seguenti:
– Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
– Comma 3–ter dell’art. 35 del D.L. n. 77/2021 che ha modificato l’articolo 199, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 inserendo la nuova lettera “r-quater”.
Lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto in ambito regionale risolverebbe definitivamente anche i problemi dei notevoli incrementi dei costi di smaltimento di detti rifiuti pericolosi e anche le criticità degli impatti ambientali negativi legati alle emissioni in atmosfera dei gas di scarico dei trasporti.