Chiarimenti in merito al regime sanzionatorio applicabile per la violazione dell’obbligo di denuncia e comunicazione degli infortuni.
L’INAIL, con circolare n. 24 del 9 settembre u.s., ha fornito importanti chiarimenti in merito al regime sanzionatorio applicabile alle ipotesi di violazione dell’obbligo di denuncia degli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni di cui all’art. 53 D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 e alle ipotesi di violazione dell’obbligo di comunicazione ai fini statistici e informativi degli infortuni di cui all’art. 18 Dlgs n. 81 del 9 aprile 2008.
OBBLIGO DI DENUNCIA AI FINI ASSICURATIVI PER GLI INFORTUNI PROGNOSTICATI NON GUARIBILI ENTRO TRE GIORNI
Preliminarmente ai menzionati chiarimenti, l’Istituto, con la circolare in commento – per quanto attiene all’obbligo di denuncia dell’infortunio – ha ribadito che:
Mentre – per quanto attiene al termine di due giorni per la presentazione della denuncia dell’infortunio (24 ore per gli infortuni mortali e per i quali ricorre il pericolo di morte) – l’Istituto ha precisato che:
Fuori dai suddetti casi non è ravvisabile in capo al datore di lavoro alcun obbligo di presentazione della denuncia di infortunio all’Istituto.
L’Istituto ha altresì precisato che nelle ipotesi di segnalazione da parte del patronato di un possibile evento riconducibile all’infortunio, il datore di lavoro dovrà presentare la relativa denuncia solo a seguito della ricezione da parte della sede INAIL competente della richiesta di presentazione della denuncia di infortunio.
OMISSIONE, PRESENTAZIONE TARDIVA E INCOMPLETA DELLA DENUNCIA DI INFORTUNIO – SANZIONI
Per quanto attiene al procedimento sanzionatorio e alle sanzioni applicabili, con la circolare in commento l’Istituto ha chiarito che l’omissione della presentazione della denuncia di infortunio ovvero la presentazione tardiva e incompleta:
Pertanto, per tali inadempienze gli organi di vigilanza ed i funzionari amministrativi dell’Istituto applicano la procedura di cui ai commi da 3 a 5 del citato art. 13 Dlgs n.124 del 23 aprile 2004, che prevede che:
OMISSIONE E PRESENTAZIONE TARDIVA DELLA COMUNICAZIONE DEGLI INFORTUNI AI FINI STATISTICI E INFORMATIVI AL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO – SANZIONI
Infine, per quanto attiene la comunicazione degli infortuni ai fini statistici e informativi, con la circolare in commento l’Istituto ha chiarito che il proprio servizio telematico denominato “Comunicazione/denuncia di infortunio” permetta al datore di lavoro di effettuare con un’unica operazione i due diversi adempimenti previsti dalla vigente normativa, ossia la presentazione della denuncia di infortunio a fini assicurativi all’INAIL e la comunicazione di infortunio al SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro) ai fini statistici e informativi.
Tale servizio telematico, inoltre – nelle ipotesi di infortunio sul lavoro inizialmente prognosticato guaribile entro tre giorni (che il datore di lavoro ha regolarmente provveduto a comunicare entro 48 ore al SINP tramite l’INAIL) e successivamente prolungato oltre i tre giorni dall’evento – attraverso la funzione denominata “converti in denuncia”, consente al datore di lavoro di adempiere all’obbligo della presentazione della denuncia di infortunio recuperando i dati già inseriti nella precedente comunicazione di infortunio aggiungendovi solo quelli ulteriori necessari per la denuncia di infortunio ai fini assicurativi.
L’Istituto, infatti, ricorda che – ai sensi dell’art. 18 Dlgs n. 81 del 9 aprile 2008 – il datore di lavoro deve comunicare in via telematica entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
Ai sensi dell’art. 55 comma 5, lettera g) e h), l’omissione di tale comunicazione ed il mancato rispetto dei termini previsti per il suo invio costituiscono un illecito amministrativo soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra:
L’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 55 comma 5, lettera g) esclude l’applicazione della sanzione conseguente alla violazione dell’art. 53 D.P.R. n. 1124 del 30
giugno 1965 (sanzione amministrativa pecuniaria applicabile in caso di omissione della presentazione della denuncia di infortunio ovvero la presentazione tardiva e incompleta).
Ai sensi dell’art. 13 Dlgs n.81 del 9 aprile 2008, gli organi di vigilanza competenti all’accertamento ed all’irrogazione delle predette sanzioni sono le ATS competenti per territorio e, per l’edilizia, anche l’Ispettorato territoriale del lavoro.
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