Pubblicazione DL Green Pass in GU e adempimenti conseguenti
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21-09-2021 il DL n. 127/2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
Tra le disposizioni contenute nel decreto si segnalano, per quanto di interesse, quelle riportate all’art. 3 “Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato”.
In particolare, è stato previsto che: dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, (ivi compresi i cantieri) di possedere e di esibire su richiesta il Green pass. Tale disposizione si applica, altresì, a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi suddetti, anche sulla base di contratti esterni. Restano esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale dotati di idonea certificazione medica. Per tali soggetti è prevista, inoltre, la gratuità dei tamponi.
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni suddette. Per i lavoratori che svolgono, a qualunque titolo, la propria attività lavorativa nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni, la verifica sul rispetto delle prescrizioni, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
Entro il 15 ottobre 2021, i datori di lavoro dovranno definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi. La verifica del Green pass è effettuata con la App “verifica C19”.
I lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Green pass o che ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Si evidenzia, inoltre, che per le imprese con meno di 15 dipendenti, è stato previsto che, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
Prevista, altresì, una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro in caso di violazione degli obblighi di verifica da parte del datore di lavoro e in caso di mancata adozione delle misure organizzative nel termine previsto, mentre in caso di accesso da parte dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di Green pass è prevista una sanzione amministrativa è pari a euro da 600 a 1.500 e, in tale ipotesi, restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
Si segnala, poi, che l’art. 1 recante “Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico”, ha previsto, in analogia con quanto disposto per il settore privato, che dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, l’obbligo di possesso e di esibizione di Green pass si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni.
Si evidenzia, altresì, la necessità di integrare le procedure anti contagio e la modulistica già fornita dalla CNCPT, con l’obbligo di verifica del Green pass.
In particolare, andranno integrati il modulo 2, 3 e 4 , scaricabili dal seguente link, ed elaborati inserendo, unitamente all’obbligo di misurazione della temperatura, anche il suddetto nuovo obbligo introdotto dal DL n. 127/2021.
Pertanto, la rilevazione del QR-code potrà essere effettuata con le stesse modalità attualmente previste per la rilevazione della temperatura, ossia quotidianamente al momento dell’ accesso nel luogo di lavoro. Tale verifica dovrà essere effettuata mediante l’utilizzo dell’Applicazione “verifica C19”, preferibilmente con dispositivo mobile messo a disposizione dal datore di lavoro, senza necessità di dover conservare alcuna informazione. Sarà possibile, invece, così come già avviene per la rilevazione della temperatura, annotare solo l’avvenuta verifica.
Sarà, inoltre, necessario individuare, con formale atto scritto, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.
È necessario, altresì, integrare l’informativa in materia di privacy, includendo tra i dati trattati anche quello relativo alla validazione del Green pass da parte della APP “verifica C-19”, la cui base giuridica per il trattamento è rappresentata dal DL. n. 127/2020.