La legge 108/2021 di conversione del Decreto legge Semplificazione bis (DL 77/2021) ha introdotto alcune importanti novità in materia di valutazione ambientale.
Le modifiche rispondono alla necessità di assicurare la rapida cantierizzazione delle opere previste nel PNRR e la semplificazione dei procedimenti di valutazione ambientale, prevedendo un miglioramento di alcuni passaggi procedurali, da cui dovrebbe derivare una velocizzazione dell’iter.
In tema di VIA e Assoggettabilità a VIA è stata pubblicata la nuova modulistica sul sito del MITE.
Di seguito indichiamo le novità introdotte in materia di:
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
Procedura di VIA per varianti non sostanziali di progetti autorizzati La legge 108/2021, all’art. 18, modifica l’art. 6 del D.Lgs 152/2006, introducendo un nuovo comma 9 bis, che prevede una procedura specifica in caso di varianti che riguardano i progetti già autorizzati che comportino modifiche e adeguamenti tecnici non sostanziali, senza impatti ambientali significativi e negativi.
In tal caso, il proponente ha la facoltà di richiedere all’autorità competente una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura di VIA o assoggettabilità a VIA da avviare.
Procedura di VIA per progetti di competenza statale
La legge 108/2021, all’art. 20, modifica la procedura di VIA indicata all’art. 25, dando maggiore certezza temporale al procedimento.
Ciò avviene stabilendo che entro il termine di 60 giorni per l’adozione del provvedimento di VIA, a seguito della conclusione della fase di consultazione, debba avvenire anche la acquisizione del parere del direttore del Ministero della Cultura, a differenza di quanto previsto nel testo previgente del D.lgs 152/2006 secondo cui, entro il medesimo termine di 60 giorni, era formulata solo la proposta di acquisizione del parere al Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del mare.
Procedura di VIA per progetti di competenza statale e regionale
L’art. 25 della legge 108/2021 integra gli articoli 6 e 7-bis del D.lgs 152/2006 al fine di individuare l’autorità competente nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie, rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, nonché di prevedere il rilascio della VIA nell’ambito del procedimento autorizzatorio per i progetti che devono essere autorizzati dal MITE.
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
L’art. 21 della legge 108/2021 apporta alcune modifiche all’art. 23 del D.Lgs 152/2006 che riguardano i termini (che sono incrementati da 10 a 15 giorni) per la verifica dell’istanza di VIA e per l’eventuale richiesta di documentazione integrativa (che deve avvenire entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza) al proponente qualora la documentazione risulti incompleta, precisando che tali termini sono perentori.
Monitoraggio del provvedimento di VIA
Ulteriori modifiche sono apportate dall’art. 26 della legge 108/2021 alla disciplina (contenuta nell’art. 28 del D.lgs 152/2006) relativa agli osservatori ambientali, che il MITE può istituire a supporto dell’attività di monitoraggio delle condizioni ambientali recate dal provvedimento di VIA.
ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Verifica di assoggettabilità a VIA
La legge 108/2021, all’art. 19 comma 1, modifica l’art. 19 comma 4 del D.Lgs 152/2006, stabilendo che il termine per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico sia ridotto a 30 giorni (rispetto ai 45 giorni previsti nel decreto previgente).
È stata altresì apportata una integrazione all’art.19, comma 6 del D.Lgs 152/2006, stabilendo che l’autorità competente può richiedere nel termine di 45 giorni in cui deve essere adottato il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (dalla pubblicazione dello studio preliminare) chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA.
In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a 45 giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti.
Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta e l’autorità competente è tenuta a procedere all’archiviazione.
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
La legge 108/2021 modifica in più punti la disciplina del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), integrando con alcune modifiche la fase della redazione del rapporto ambientale e di consultazione.
L’art. 28 comma 1 della legge 108/2021 integra l’art. 13 del D.Lgs 152/2006, stabilendo che l’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto ambientale preliminare per acquisire i contributi. È altresì definito il termine entro cui i contributi sono da inviare all’autorità competente e procedente che è pari a 30 giorni dall’avvio della consultazione.
Con le modifiche dell’art. 13 comma 5 e con l’introduzione del nuovo comma 5 bis si dettaglia l’elenco della documentazione che deve essere fornita all’autorità procedente e si precisa la immediata disponibilità della documentazione e della proposta di piano o programma e il rapporto ambientale, affinché i soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato abbiano l’opportunità di esprimersi.
All’art. 14 del D.Lgs 152/2006 è stato ridefinito l’elenco dei contenuti dell’avviso pubblico per l’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale di Piano o Programma.
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR)
Il PAUR è un provvedimento autorizzatorio unico avente ad oggetto tutti i titoli autorizzativi (non solo ambientali) necessari all’esercizio dell’opera e che viene avviato nel caso di progetti che devono essere sottoposti a Valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale.
Tale procedimento (disciplinato dall’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006) è stato introdotto per rispondere all’esigenza di semplificazione con l’accorpamento della fase decisionale all’interno di un’unica Conferenza di Servizi.
Fase preliminare del provvedimento autorizzatorio unico regionale
La legge 108/2021, attraverso l’art. 23 comma 1, inserisce nel D.Lgs 152/2006 un nuovo art. 26 bis, introducendo la disciplina della fase preliminare della Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza regionale con una Conferenza dei Servizi preliminare al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), i cui termini sono ridotti della metà rispetto alla procedura ordinaria di Conferenza dei Servizi decisoria (di cui all’art. 14 bis della L.241/90).
La finalità di tale procedura è definire le informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale su cui gli enti coinvolti formulano i loro pareri in sede di Conferenza dei Servizi, che potranno essere modificati nel PAUR solo in presenza di nuovi elementi.
Varianti urbanistiche nel provvedimento autorizzatorio unico regionale
La legge 108/2021, con l’art. 24 reca una serie di modifiche alla disciplina del PAUR al fine di fornire precisazioni riguardo alle procedure da seguire in relazione al rilascio di titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto da sottoporre a valutazione ambientale, nonché in relazione ad eventuali varianti urbanistiche.
L’art. 24 al comma 1 stabilisce che l’Amministrazione competente, nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, assegnatole per effettuare la pubblicazione della documentazione del progetto da sottoporre a valutazione ambientale, deve verificare il rispetto dei requisiti di procedibilità qualora sia richiesta anche la variante urbanistica (ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 160/2010). Secondo tale procedura, nei Comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l’applicazione della disciplina regionale, il proponente può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della Conferenza di Servizi. Qualora l’esito di tale Conferenza comporti la variazione dello strumento urbanistico, la proposta verrà sottoposta al Consiglio Comunale. Gli interventi del progetto approvato sono avviati e conclusi dal richiedente con permesso di costruire.
PROVVEDIMENTO UNICO AMBIENTALE (PUA)
Altre novità introdotte dalla legge 108/2021 riguardano il rilascio del provvedimento unico ambientale (PUA) nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, in cui la valutazione ambientale è rilasciata nell’ambito di un provvedimento unico, comprensivo delle autorizzazioni necessarie per l’esercizio del progetto.
A tal proposito, l’art. 22 della legge 108/2021 modifica l’art. 27 del D.Lgs 152/2006, con la finalità di delimitare il contenuto del PUA alle sole autorizzazioni individuate nel D.Lgs 152/2006 al comma 2 del medesimo articolo (tra cui autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione paesaggistica e culturale, autorizzazione per vincolo idrogeologico, antisismica) e richieste dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio del progetto e non a tutte le autorizzazioni in materia ambientale, come invece era previsto nel testo previgente.
Le altre modifiche interessano il termine per la pubblicazione dell’avviso e la collocazione temporale della Conferenza di Servizi decisoria finalizzata all’emissione del PUA.
Si segnala l’elevazione da 5 a 10 giorni del termine (decorrente dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse) entro il quale l’autorità competente deve provvedere alla pubblicazione dell’avviso con cui si apre la fase di consultazione per acquisire le osservazioni alle autorizzazioni ambientali e gli altri provvedimenti autorizzatori del progetto. Di conseguenza, la fase dell’indizione della Conferenza di Servizi decisoria è traslata temporalmente in avanti, avendo luogo dopo che si è conclusa l’acquisizione delle osservazioni del pubblico.
OPERE E INFRASTRUTTURE PER L’ATTUAZIONE DI PNRR E PNIEC
Commissione tecnica e Dichiarazione di Pubblica Utilità
La legge 108/2021, all’art. 17, modifica le condizioni per la costituzione di una Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (di cui all’art. 8 comma 2 bis del D.Lgs 152/2006), che sarà definita con un apposito decreto ed che opererà alle dipendenze del Ministero per la Transizione Ecologica.
La Commissione, composta da un numero massimo di 40 membri (anziché 20 componenti come precedentemente stabilito) con esperienza adeguata, durerà in carica per 5 anni (anziché 4 anni come previsto nel testo previgente), con la possibilità di rinnovo per una sola volta.
Al fine di agevolare la attuazione delle procedure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi in tale piano e finalizzati agli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) (progetti individuati all’allegato I bis del D.Lgs 152/2006) sono stati già dichiarati dalla legge come interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, attraverso la modifica apportata dall’art 17 della legge 108/2021 all’art. 7 bis comma 2 bis del D.Lgs 152/2006. Per tali interventi rientranti nel PNRR con procedure di esproprio, è altresì stabilito che le Regioni si esprimano entro il termine di 30 giorni dalla conclusione della Conferenza dei Servizi, per poi procedere alla emissione del decreto di esproprio.
Riduzione termini procedurali per VIA progetti di PNRR e PNIEC
La legge 108/2021, all’art. 20, modifica la procedura di VIA indicata all’art. 25 comma 2 bis per i progetti del PNRR e PNIEC, riducendo i termini temporali del procedimento secondo cui la Commissione tecnica dovrà predisporre lo schema del provvedimento di VIA a un tempo massimo di 130 giorni (anziché 170 giorni come in precedenza indicato) dalla conclusione della consultazione (30 giorni dalla pubblicazione dell’avvio), a cui seguirà l’adozione da parte del direttore del Ministero della Transizione ecologica entro i successivi 30 giorni.
Ciò avviene stabilendo che entro il termine di 60 giorni per l’adozione del provvedimento di VIA a seguito della conclusione della fase di consultazione debba essere acquisito anche il parere del direttore del Ministero della Cultura, a differenza di quanto previsto nel testo previgente del D.lgs 152/2006 secondo cui, entro il medesimo termine di 60 giorni, era formulata solo la proposta di acquisizione del parere al Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del mare.
Rimborso degli oneri istruttori per gli interventi per PNRR e PNIEC
La legge 108/2021, all’art. 20 comma 1, introduce un nuovo comma 2 ter all’art. 25 del D.Lgs 152/2006, che contempla il rimborso al proponente del 50% dei diritti di istruttoria in caso di mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento relativo alla predisposizione dello schema del provvedimento di VIA (130 giorni) e alla successiva adozione del provvedimento di VIA (30 giorni) per gli interventi per il PNRR e il PNIEC.
Potere sostitutivo in caso di VIA per gli interventi per PNRR e PNIEC
È altresì regolamentato, all’art. 20, comma 2 quater della legge 108/2021 il potere sostitutivo in caso di inerzia della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del Ministero della Transizione Ecologica, al fine di garantire una certezza temporale alla conclusione del procedimento, con la previsione del completamento dello stesso entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dei termini previsti per la predisposizione dello schema del provvedimento di VIA e della sua successiva adozione.
Riduzione dei tempi per la VIA per progetti PNRR e PNIEC
I termini delle fasi procedurali per il rilascio della VIA per i progetti PNRR – PNIEC, sulla base delle modifiche che la legge 108/2021, all’art. 21, comma 1, ha introdotto all’art. 24 del D.Lgs 152/2006, sono dimezzati:
Al netto dei tempi a favore del proponente, in forza delle modifiche apportate dalla legge 108/2021, i tempi complessivi del procedimento dovrebbero essere pari a 175 giorni.
Altra novità introdotta dall’art. 21 comma 1 della legge 108/2021 al D.Lgs 152/2006 riguarda la integrazione del comma 4 dell’art. 24 del D.Lgs 152/2006, in cui si prevede che la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa, richiedibile dal proponente una sola volta e per un periodo non superiore a 60 giorni, è elevabile a 120 giorni nei casi di particolare complessità tecnica del progetto o delle indagini richieste.
MODULISTICA PER VIA E ASSOGGETTABILITÀ A VIA
In tema di VIA e di Verifica di Assoggettabilità a VIA, si segnala che sul sito del MITE, nella sezione Specifiche tecniche e modulistica: