Dal 1° gennaio 2021, l’accesso al Sismabonus (sia nella misura ordinaria che in quella potenziata al 110%) è consentito se il titolo abilitativo che autorizza l’intervento antisismico è stato rilasciato dopo 1° gennaio 2017, a prescindere dalla data di inizio delle procedure autorizzatorie.
Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta 674 del 2021 del 6 ottobre 2021 resa ad un contribuente che intende effettuare degli interventi di riduzione del rischio sismico su un edificio collabente F/2 e fruire del Superbonus.
Al di là del caso specifico, rispetto al quale l’Agenzia fornisce risposta negativa[1], è importante soffermarsi sull’interpretazione offerta dall’Agenzia delle Entrate in merito alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021[2] (Legge 178/2020) al comma 1-bis dell’articolo 16 del DL n. 63/2013 (convertito nella legge 90/2013), riguardanti, nello specifico, le condizioni d’accesso al Sismabonus legate all’avvio delle procedure autorizzatorie.
Infatti, prima delle novità apportate dalla legge di Bilancio, la possibilità di applicare il Sismabonus era consentita solo in caso di interventi antisismici le cui procedure autorizzatorie fossero iniziate dopo il 1° gennaio 2017. Tale condizione comportava, in sostanza, che la richiesta del titolo abilitativo, dovesse avvenire necessariamente dopo 1° gennaio 2017.
La legge 178/2020, invece, ha modificato questa disposizione, prevedendo che la condizione di avvio delle procedure autorizzatorie post 1° gennaio 2017 possa essere soddisfatta anche dal rilascio del titolo edilizio dopo tale data.
Come chiarito dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del DM 28 febbraio 2017, n. 58, e delle linee guida ad esso allegate, proprio in sede di risposta resa all’Agenzia delle Entrate[3] “Con questa modifica il legislatore ha inteso consentire l’accesso al beneficio anche ai contribuenti che – a partire dal 1° gennaio 2021 – sostengono le spese a fronte di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dal 1° gennaio 2017 ovvero per interventi per i quali a partire da tale ultima data sia stato rilasciato il titolo edilizio. Pertanto, è possibile accedere alle detrazioni per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 anche qualora il titolo abilitativo sia stato rilasciato a partire dal 1° gennaio 2017, indipendentemente dalla data di inizio della procedura autorizzatoria – ipotesi esclusa prima delle modiche apportate dalla legge di bilancio 2021″.
Ne consegue che è possibile accedere al Sismabonus (sia “ordinario” che al 110%):
[1] Nel caso di specie l’istante ha avviato i lavori eseguiti, solo parzialmente, nel 2016 (con domanda di rilascio presentata il 28 aprile 2016 e rilascio del titolo abilitativo il 17 maggio 2016), ha presentato una scia in variante in data 14 luglio 2021 e chiede di poter fruire del Superbonus sulla parte restante dei lavori. La risposta è negativa in quanto sia l’avvio delle procedure autorizzatorie che il rilascio del titolo sono avvenute prima del 1° gennaio 2017, a nulla rilevando la SCIA in variante.
[2] Cfr. in particolare l’art. 1, comma 68 della legge 178/2020 e ANCE “Legge di Bilancio 2021 – Misure fiscali d’interesse”.
[3] Parere del 9 agosto 2021, R.U. 0213602.