L’INPS – con la circolare n. 62/2021 emanata a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 8, comma 5, del D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) – ha illustrato le nuove modalità di trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, da effettuarsi con il nuovo flusso telematico denominato “UniEmens-Cig” per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° aprile 2021.
Il nuovo flusso “UniEmens Cig” porterà al superamento del modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”) e consentirà ai datori di lavoro ed ai loro intermediari di gestire con maggiore rapidità e semplicità i flussi da trasmettere all’INPS per la fruizione del pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale richiesti anche con causale “COVID 19” (CIGO/CIGD).
Dopo una prima fase transitoria, di durata semestrale, in cui è stato possibile effettuare l’invio dei dati sia con il nuovo flusso UNIEMENS -CIG sia con il modello SR41, l’INPS, con il messaggio n. 3556/2021, comunica la proroga del periodo transitorio di coesistenza di entrambi i sistemi di trasmissione fino al 31 dicembre 2021.
Le richieste di pagamento relative a domande di integrazione salariale presentate dal 1° gennaio 2022, e aventi ad oggetto periodi decorrenti da gennaio 2022, potranno essere inviate solo con il nuovo flusso telematico UniEmens-CIG.
Si sottolinea che il sistema “SR41” dovrà necessariamente essere utilizzato fino alla fine del periodo autorizzato dai datori di lavoro che, alla data del 1° gennaio 2022 avessero già inviato richieste di pagamento diretto con il sistema “SR41”.