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Il Ministero dell’Interno ha approvato tre provvedimenti che danno attuazione al D.Lgs. n. 81/2008

Approvati i tre decreti sulla prevenzione incendi previsti dal D.L. n.81/2008

17 Novembre 2021
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Il Ministero dell’Interno ha approvato tre provvedimenti che danno attuazione al D.Lgs. n. 81/2008, andando ad abrogare l’attuale normativa che definisce i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro (D.M. 10/03/1998).

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale:

  • il D.M. 1° settembre 2021 (entra in vigore il 25 settembre 2022), per quanto riguarda i  criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio;
  • il D.M. 2 settembre 2021 (entra in vigore il 4 ottobre 2022), per quanto riguarda i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza, nonché le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio;
  • il D.M. 3 settembre 2021 (entra in vigore il 29 ottobre 2022), per quanto riguarda i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio (cantieri esclusi).

 

I tre provvedimenti, entrando in vigore nel corso del 2022, andranno a sostituire progressivamente lo storico D.M. 10 marzo 1998 sulla valutazione del rischio incendio.

Si riporta, di seguito, una nota di commento ai Decreti Prevenzione Incendi 2021

DECRETO MINISTERIALE 1° SETTEMBRE 2021

Il provvedimento entra in vigore il 25 settembre 2022.

Controllo e manutenzione

Questi interventi devono essere eseguiti e registrati “secondo la regola dell’arte” seguendo le norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore. L’Allegato I contiene l’elenco delle norme e specifiche tecniche (TS) per la verifica, controllo, manutenzione, ed è il nuovo riferimento tecnico.

L’applicazione della normazione tecnica è volontaria e conferisce “presunzione di conformità”.

Il datore di lavoro deve attuare gli interventi anche attraverso il modello di organizzazione e gestione (MOG, ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008).

Qualificazione dei tecnici manutentori

Manutenzione e controllo sugli impianti e attrezzature vanno fatti da tecnici manutentori qualificati secondo l’Allegato II che riporta le “Conoscenze, abilità e competenze del tecnico manutentore qualificato” e un punto molto importante: i “Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico[1]pratica per i vari profili di tecnico manutentore qualificato”.

I compiti e attività del tecnico manutentore qualificato sono:

• eseguire i controlli documentali;

• eseguire i controlli visivi e di integrità dei componenti;

• eseguire i controlli funzionali, manuali o strumentali;

• eseguire le attività di manutenzione necessarie a seguito dell’esito dei controlli effettuati;

• eseguire le registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale;

• eseguire le attività di manutenzione secondo le norme e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell’ambiente;

• relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile dell’attività) in merito alle attività di controllo e manutenzione;

• coordinare e controllare l’attività di manutenzione.

La qualifica di tecnico manutentore qualificato degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è rilasciata dalle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in seguito all’esito favorevole della valutazione dei risultati, davanti a un’apposita commissione esaminatrice.

Il Ministero dell’Interno ha approvato una circolare esplicativa, che alleghiamo.

DECRETO MINISTERIALE 2 SETTEMBRE 2021

Il provvedimento entra in vigore il 4 ottobre 2022.

Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza

Il Decreto conferma che il datore di lavoro deve adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività: il servizio di prevenzione e protezione collabora alla valutazione del rischio incendio documentata nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Alcune novità sono riportate nell’Allegato I, dove si specificano i contenuti di informazione e di formazione antincendio destinate ai lavoratori: i SPP devono tenere conto di questi argomenti quando progettano la formazione e l’aggiornamento dei lavoratori, basandosi sulla valutazione dei rischi. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni l’informazione può limitarsi ad avvisi riportati tramite apposita cartellonistica.

Nei luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori o quelli aperti al pubblico con più di 50 persone contemporaneamente:

– il datore di lavoro ha l’obbligo di redigere il piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, conforme all’All. II; negli altri luoghi, le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio sono riportate nel DVR;

– i lavoratori devono partecipare alle esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale, secondo le indicazioni dettagliate dell’Allegato I.

Formazione ed aggiornamento degli addetti al servizio antincendio

Il datore di lavoro designa gli addetti (sulla base della valutazione dei rischi e del piano di emergenza) e li forma secondo i nuovi criteri e con docenti in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto.

I contenuti dei corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio sono correlati al livello di rischio dell’attività; il DM individua 3 gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio:

– attività di “livello 3”: es. stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti dal D.Lgs. n. 105/2015 (normativa Seveso) ecc.;

– attività di “livello 2”: es. i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili ecc.;

– attività di “livello 1” (attività che non sono né 3 né 2).

Il Decreto contiene i dettagli dei temi e delle durate dei corsi teorici e pratici per la formazione iniziale e di aggiornamento degli addetti (All. III), così come i casi in cui serve l’attestato di idoneità tecnica (l’All. IV riporta l’elenco dei luoghi di lavoro dove si svolgono attività per le quali è previsto che i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi conseguano l’attestato di idoneità tecnica rilasciata dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco, previo superamento di prova tecnica).

L’aggiornamento della formazione per gli addetti antincendio è adesso definito: va fatto ogni 5 anni.

Disposizioni transitorie e finali

Il nuovo DM è particolarmente complesso perché riguarda aspetti legati alla gestione del luogo di lavoro: cambia radicalmente la formazione degli addetti antincendio (es. deve essere effettuata sempre la prova pratica sull’utilizzo degli estintori per le attività a rischio basso, sia in “formazione iniziale” sia in “aggiornamento”). Altrettanto importante è il dettaglio sui requisiti dei docenti, che appare molto stringente (All. V).

L’art. 7 del DM riporta anche il regime transitorio, in relazione a:

– corsi di formazione programmati secondo la vecchia normativa (validi se svolti entro 6 mesi dalla data del 4 ottobre 2022);

– primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio (che deve avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento effettuati).

Il Ministero dell’Interno ha approvato una circolare esplicativa, allegata.

DECRETO MINISTERIALE 3 SETTEMBRE 2021

Il provvedimento entra in vigore il 29 ottobre 2021.

Il DM 3 settembre 2021 introduce i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio. I cantieri sono esclusi.

I datori di lavoro, con il supporto dei servizi di prevenzione e protezione e degli esperti antincendio, devono valutare il rischio di incendio tenendo conto:

– della eventuale presenza di “atmosfere esplosive- ATEX” (Titolo XI, D.Lgs. n. 81/2008);

– delle regole tecniche di prevenzione incendi;

– (nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio) dell’Allegato I del DM 3 settembre 2021;

– (negli altri luoghi di lavoro), del DM 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi).

Luoghi di lavoro a basso rischio di incendio

L’All. 1 del decreto è il nuovo riferimento per le aziende a “rischio basso” e stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio incendio. I luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio sono quelli:

– senza attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (v. elenco delle attività “soggette”);

– non dotati di specifica regola tecnica verticale;

– aventi tutti i 6 requisiti aggiuntivi specificati dal DM (es. affollamento complessivo minore o uguale 100 occupanti ecc.).

La valutazione del rischio semplificata comprende questi passaggi:

– individuazione dei pericoli d’incendio;

– descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;

– determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;

– individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;

– valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;

– individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

 

L’applicazione della normazione tecnica volontaria (es. norme ISO, IEC, EN, UNI, CEI ecc.) conferisce “presunzione di conformità” nell’adozione delle misure di prevenzione e protezione, ma rimane volontaria e non è obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da specifiche disposizioni. Le misure comprendono:

– la “compartimentazione”;

– il “sistema d’esodo”;

– la “gestione della sicurezza antincendio”;

– il “controllo dell’incendio”;

– “Rivelazione ed allarme”;

– il “controllo di fumi e calore”;

– “L’operatività antincendio”;

– la “sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio”.

Il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare esplicativa, che alleghiamo.

47006-Circolare_DM_3_sett_2021.pdfApri

47006-Circolare_DM_2_sett_2021.pdfApri

47006-Circolare_DM 1 settembre 2021.pdfApri
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