Con lettera circolare n. 67 del 24 novembre u.s., in allegato, emanata congiuntamente da CNCE e SANEDIL, è stato reso noto che il Fondo SANEDIL ha ottenuto, lo scorso 23 ottobre, la certificazione dell’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi del Ministero della Salute.
Tale iscrizione consente, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera a) del D.P.R. 917/1986, la deducibilità in capo agli iscritti delle quote contributive versate al Fondo dal datore di lavoro per l’annualità 2021. Pertanto, le suddette quote contributive non concorreranno a formare il reddito da lavoro dipendente, in quanto versate in conformità a disposizioni del contratto collettivo nazionale.
Al riguardo si precisa che i sostituti di imposta, in fase di conguaglio di fine anno, potranno provvedere al recupero delle ritenute applicate sui contributi versati a SANEDIL nel corso dell’anno, al fine di garantire la non concorrenza degli stessi alla formazione del reddito dei lavoratori dipendenti.