Relativamente alla responsabilità solidale estesa agli aspetti fiscali nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto, l’Agenzia delle Entrate, con circolare dell’8 ottobre scorso, ha fornito i primi chiarimenti sulla decorrenza della norma e sulla certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell’IVA.
In merito al primo punto, viene precisato che le disposizioni devono trovare applicazione per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della norma).
Inoltre, considerato che la norma introduce, sia a carico dell’appaltatore che del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria, l’Agenzia chiarisce che, sulla base dello Statuto del Contribuente, tali adempimenti sono esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che, relativamente ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012, la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012.
Con riferimento al secondo aspetto, la circolare ritiene valida – in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF e dai professionisti abilitati – una dichiarazione sostitutiva con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.
Gli elementi che tale dichiarazione sostitutiva deve necessariamente contenere sono:
- il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, con indicazione se dalla liquidazione è scaturito un versamento di imposta ovvero se è stato applicato il regime dell’IVA per cassa o la disciplina del reverse charge;
- il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
- gli estremi dell’F24 con cui sono stati effettuati i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate;
- l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riguardanti il contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione è resa.
Pur non risolvendo le molteplici criticità della disciplina, ANCE nazionale sottolinea che la circolare ne attenua quantomeno gli effetti negativi, sbloccando i pagamenti per i contratti in corso, stipulati prima del 12 agosto 2012, e fornendo la possibilità di una attestazione documentale più semplice e meno onerosa dell’asseverazione.
ANCE è in ogni caso impegnata nella propria azione diretta a sterilizzare gli effetti della nuova disposizione, proponendo il rinvio dell’applicazione della norma, motivato dall’esigenza di un provvedimento di riordino complessivo della disciplina sulla responsabilità solidale, e l’esclusione dell’efficacia con riferimento all’IVA, per la quale già esistono adeguati meccanismi di controllo sulla correttezza degli adempimenti.