Una recente circolare del Ministero delle infrastrutture, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 novembre scorso, è intervenuta per fornire chiarimenti su alcune disposizioni del nuovo Regolamento generale dei contratti pubblici (DPR 207/2010).
Per gli aspetti di maggiore interesse per gli appalti di lavori, si segnalano i chiarimenti forniti sul rapporto tra avvalimento e subappalto, sulle condizioni di partecipazione alle procedure di gara in pendenza della verifica triennale dell’attestazione SOA e sul tema dei costi della sicurezza.
Per il primo aspetto, la circolare chiarisce che l’esecuzione in subappalto da parte dell’ausiliaria dei lavori relativi alla categoria prevalente può avvenire solo nel limite del 30%, che deve trovare applicazione la disciplina prevista per le categorie superspecializzate, che il subappalto deve comunque essere assoggettato ad autorizzazione della stazione appaltante e che il prezzo praticato all’ausiliaria subappaltatrice non può avere un ribasso superiore al 20% del prezzo di appalto.
Sul secondo aspetto, il Ministero chiarisce che, in pendenza del rilascio della verifica triennale SOA, l’impresa può partecipare alle gare qualora abbia richiesto di sottoporsi alla verifica prima della scadenza del triennio.
In sostanza, si distingue il regime applicabile in base alla tempestività o meno della richiesta di verifica triennale presentata dall’impresa.
La circolare interviene, infine, sul tema dei costi della sicurezza, fornendo un chiarimento relativo all’art. 32, comma 4, lettera e) del DPR 207/2010, che include nell’ambito delle spese generali comprese nel prezzo dei lavori, e pertanto soggette a ribasso da parte del concorrente, “le spese per l’impianto, la manutenzione, l’illuminazione ed il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente”, precisando, tuttavia, che “sono escluse le spese relative alla sicurezza dei cantieri stessi non assoggettate a ribasso”.
Il Ministero evidenzia che gli oneri della sicurezza, in base all’art. 131, comma 3 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo 163/2006), devono essere evidenziati nel bando e non sono soggetti al ribasso d’asta.
Pertanto, in linea con tale norma, l’art. 32, comma 4, lettera e) del DPR 207/2010 esclude dalle spese generali quelle relative alla sicurezza nel cantiere e soltanto queste non sono assoggettate al ribasso d’asta.
Tuttavia, se in base alla disposizione in esame le spese generali per la sicurezza del cantiere non sono soggette a ribasso, altrettanto non può dirsi per l’utile di impresa, che costituisce voce autonoma rientrante nella parte del prezzo suscettibile di ribasso.
La precisazione fornita dal Ministero appare sostanzialmente condivisibile in quanto l’utile di impresa non è mai stato considerato parte dei costi della sicurezza.
Problematica, invece, è sempre stata la delineazione delle spese generali rientranti negli oneri per la sicurezza inclusi nel Piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C) e non soggette a ribasso.
La circolare, tuttavia, non entra nel merito di tale tematica e, pertanto, non sembra porre in dubbio il principio generale secondo cui i costi della sicurezza relativi all’opera, non soggetti a ribasso, sono quelli c.d. contrattuali, oggetto di stima nel P.S.C., quali le spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni e quelle degli apprestamenti, servizi e procedure necessari per la sicurezza dello specifico cantiere.
L’interpretazione del Ministero non sembra neppure porre in dubbio la lettura corrente relativa alla lettera o) dello stesso art. 32, comma 4 del DPR 207/2010, secondo cui tale disposizione riguarda, invece, esclusivamente l’altra categoria di spese, ossia le spese c.d. ex lege.
Sul punto, infatti, si ritiene prevalentemente che, ai sensi di tale disposizione, costituiscano spese generali, e perciò soggette a ribasso, soltanto quelle spese che attengono ad adempimenti in materia di sicurezza ricadenti sull’impresa nel suo complesso e non riferibili alle specifiche esigenze del singolo cantiere, quali ad esempio i dispositivi di protezione individuali necessari all’esecuzione ordinaria delle varie lavorazioni, la formazione dei lavoratori etc.
Soltanto per queste ultime sussiste, dunque, l’assoggettabilità al ribasso.
In merito al profilo in esame, ANCE nazionale si riserva comunque ulteriori approfondimenti, anche tramite il confronto con gli organi competenti.