E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre la legge 221/2012 di conversione del decreto legge “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.
Nell’ambito della disciplina dei lavori pubblici, si segnalano le norme sullo svincolo della garanzia di buona esecuzione, che ora consentono alla stazione appaltante di trattenere l’importo residuo fino al collaudo nella misura massima del 20% e non del 25%, quelle che imputano all’aggiudicatario le spese per la pubblicazione dei bandi per estratto sui quotidiani nazionali e locali e quelle che includono le reti di imprese tra i soggetti ammessi alle procedure di gara.
La legge 221/2012, inoltre, torna ad occuparsi del Piano nazionale di edilizia scolastica, con la previsione di utilizzare lo strumento dei fondi immobiliari territoriali, a cui possono essere conferiti edifici scolastici da dismettere e aree per nuove costruzioni.