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Il Ministero dell'Ambiente ha predisposto una nota di chiarimento

Decreto ministeriale 161/2012 su terre e rocce da scavo

8 Febbraio 2013
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Il Ministero dell’Ambiente ha predisposto una nota di chiarimento sul decreto ministeriale 161/2012 sulle terre e rocce da scavo.
Secondo la nota ministeriale il decreto in parola non si applica al materiale da scavo riutilizzato nello stesso sito in cui è prodotto.
Per quanto riguarda l’applicabilità della procedura prevista nel decreto ministeriale ai materiali da scavo prodotti nell’ambito dei cosiddetti piccoli cantieri (cantieri sino a 6000 mc), la nota precisa che il decreto non tratta l’argomento, in quanto il Codice dell’Ambiente indica la necessità di un diverso decreto per regolamentare la fattispecie.
ANCE nazionale rileva, tuttavia, che la nota ministeriale crea nuove incertezze applicative dalle quali possono derivare i seguenti comportamenti operativi:
a)      in via principale trattare i materiali come rifiuti e quindi conferirli in discarica o impianto di trattamento;
b)      in alternativa e se economicamente conveniente, applicare il decreto ministeriale 161/2012, qualora si rispettino le relative condizioni e prescrizioni, al di là delle indicazioni del Ministero sulla sua presunta inapplicabilità;
c)      in via subordinata ricomprendere i materiali nell’ambito della categoria dei sottoprodotti di cui all’art. 184 bis del Decreto Legislativo 152/2006, al ricorrere delle relative condizioni, anche se in assenza dello specifico decreto. 
ANCE nazionale segnala, inoltre, che alcune Regioni, come Friuli Venezia Giulia e Veneto, hanno predisposto diverse indicazioni operative in considerazione sia dell’onerosità amministrativa ed economica dell’applicazione del decreto ministeriale 161/2012 per i piccoli cantieri sia della necessità di ridurre la produzione di rifiuti.
Ricordo, infine, che contro il decreto ministeriale in questione è stato notificato il 20 novembre scorso un  ricorso al TAR del Lazio, sottoscritto, tra gli altri, anche da ANCE Lombardia, per l’annullamento del provvedimento.
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