L’articolo 18 del decreto legge 83/2012 “Crescita” (convertito in legge n.134/2012), prevede che la concessione di erogazioni di denaro pubblico di qualunque genere, incluse quelle derivanti dai contratti di appalto, è soggetta alla pubblicità sulla rete internet, secondo il principio di accessibilità totale.
Sono assoggettate al rispetto della disposizione in esame non soltanto le pubbliche amministrazioni centrali, ma anche le amministrazioni regionali e locali, le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni.
La disposizione deve ritenersi pienamente operativa a far data dal 1° gennaio 2013.
Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2013, la pubblicazione delle voci di spesa da parte della stazione appaltante costituisce “condizione legale di efficacia del titolo legittimante” per i pagamenti superiori a mille euro nel corso dell’anno solare, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d’ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l’indebita concessione o attribuzione del beneficio economico.
Per quanto riguarda gli appalti di lavori, ne consegue che a decorrere dal 1° gennaio 2013 la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione dei dati concernenti l’impiego di denaro pubblico è rilevabile dal destinatario del corrispettivo e da chiunque altro vi abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 104/2010 (Codice del processo amministrativo).
Sulla base di tale ricostruzione si ritiene indebita la condotta della stazione appaltante che ritardi ilpagamento dei corrispettivi di appalto, adducendo come elemento preclusivo il mancato adempimento dell’obbligo di pubblicazione sul proprio sito web delle informazioni richieste dall’art. 18 della legge 134/2012 e con le caratteristiche di accessibilità previste nella norma stessa.