Il 5 marzo scorso è stata pubblicata sul BURL l’ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza sisma della Regione Lombardia, che permette alle imprese danneggiate di richiedere i contributi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili adibiti ad attività produttive o, in alternativa, per la delocalizzazione, ammessa a contributo se effettuata in ogni caso nell’ambito del cratere sismico.
L’ordinanza per le abitazioni inagibili è attesa, invece, per la prossima settimana.
L’ordinanza n. 13 del Commissario lombardo ricalca, in gran parte, l’analogo provvedimento emesso dal Commissario per la Regione Emilia, facendo perno essenzialmente sulla perizia giurata come strumento per quantificare il danno e determinare le spese ammissibili a contributo.
L’entità del contributo corrisponde al minore importo tra il costo degli interventi sulla base del computo metrico estimativo (assumendo come riferimenti il prezzario delle opere pubbliche di Regione Lombardia e il prezzario opere edili della CCIAA di Mantova, elaborato con il supporto organizzativo di ANCE Mantova) e i costi convenzionali indicati nelle tabelle allegate all’ordinanza differenziati per tipologia di danno e commisurati alla superficie netta (identici a quelli emiliani, fatte salve alcune differenze nel calcolo della maggiorazione riconosciuta per gli immobili vincolati).
Sempre analogamente all’Emilia, viene previsto l’obbligo del possesso dell’attestazione SOA per l’affidatario dei lavori di importo superiore al mezzo milione di euro, calcolato, tuttavia, senza tener conto delle eventuali forniture di prefabbricati acquistati direttamente dal beneficiario dei contributi.
L’ordinanza lombarda richiama inoltre le già note formalità da rispettare nell’affidamento dei lavori e nella scelta del contraente, quali gli obblighi, a carico del beneficiario dei contributi, di acquisire almeno 2 preventivi, di verificare, per i settori individuati dalla legge, l’iscrizione o l’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione) delle imprese nelle white list prefettizie e di ottenere dall’affidatario la dichiarazione asseverata che per i subappalti non sono state praticate riduzioni dei prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo superiori al 20%.
Tali adempimenti, compresi quelli relativi alla tracciabilità, ricadono a cascata anche sull’impresa affidataria, tenuta, tra l’altro, a dichiarare ed attestare il rispetto, nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori, di tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori.
Il meccanismo di erogazione dei contributi post terremoto prevede infatti che l’istituto di credito scelto dal beneficiario paghi direttamente l’impresa affidataria dei lavori.