L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n.2/E del 1° marzo scorso, in tema di responsabilità solidale fiscale introdotta dall’art.13-ter del decreto legge 83/2012, convertito nella legge 134/2012.
La circolare chiarisce che le disposizioni riguardanti la responsabilità solidale fiscale si applicano in relazione a tutti contratti d’appalto e subappalto, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti, e non solo per il settore edile.
La norma, invece, non trova applicazione per le tipologie contrattuali diverse dal contratto d’appalto di opere e servizi, quali:
a) gli appalti di fornitura dei beni;
b) il contratto d’opera;
c) il contratto di trasporto;
d) il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192;
e) le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.
La circolare inoltre conferma che la nuova normativa trova applicazione sia nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore), sia nell’ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente.
In caso di rinnovo di contratto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’eventuale rinnovo equivale a nuova stipula e pertanto la nuova disciplina si applica anche ai contratti rinnovati successivamente al 12 agosto 2012, data di entrata in vigore del decreto legge 83/2012.
Con riferimento all’ambito soggettivo, la circolare conferma che sono esclusi dalle nuove disposizioni i committenti “persone fisiche” che non esercitano attività di impresa e i condomini.
In caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la dichiarazione attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA relativi al contratto d’appalto, può essere rilasciata in modo unitario.
La dichiarazione inoltre, può essere fornita anche con cadenza periodica, fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all’IVA scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione.
Con riferimento ai pagamenti effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti che non consentono al beneficiario l’immediata disponibilità della somma versata a suo favore, l’Agenzia precisa che occorre attestare la regolarità dei versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l’appaltatore effettuano la disposizione bancaria.
Nel caso in cui l’appaltatore o il subappaltatore cedano il proprio credito a terzi, l’Agenzia delle Entrate è dell’avviso che la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto di cessione possa essere attestata nel momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltatore) dà notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore).