In materia di terre e rocce da scavo, il decreto legge 69/2013 ha modificato la relativa disciplina, con la conseguenza che la gestione delle terre e rocce come sottoprodotto anziché come rifiuto viene assoggettata, a partire dal 22 giugno 2013, alle indicazioni del DM 161/2012 solo per le attività e le opere soggette a Autorizzazione Ambientale Integrata o Valutazione di Impatto Ambientale (AIA – VIA).
Secondo ANCE nazionale, per le attività e le opere non soggette a tali procedure dal 22 giugno 2013 si dovrebbero applicare le regole generali previste per i sottoprodotti dall’art. 184 bis del Decreto Legislativo 152/2006 (Codice dell’Ambiente).
In alternativa, sempre secondo ANCE nazionale, si potrebbe ipotizzare che per tutti i cantieri relativi ad interventi non soggetti a VIA – AIA, considerato che il DM 161/2012 non è applicabile per effetto dell’art. 41 del decreto legge 69/2013, si debbano seguire le indicazioni dell’articolo 186 del Decreto Legislativo 152/2006 che era stato abrogato a seguito dell’entrata in vigore del DM 161/2012.
Poiché il 26 giugno 2013 è entrata in vigore la legge n. 71 di conversione al decreto legge 43 relativo all’Expo 2015 e ad altre emergenze ambientali, la questione delle terre e rocce da scavo ha subito un’ulteriore evoluzione normativa.
Infatti a seguito dell’art. 8 bis, comma 2 della legge 71, ai cantieri con volumi di scavo sino a 6 mila/mc, si applicheranno di nuovo le indicazioni dell’art. 186 del Decreto Legislativo 152/2006.
A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 71 rimarrebbe peraltro incerto il regime di gestione delle terre e rocce per i cantieri non soggetti a VIA – AIA, ma con volumi di scavo inferiori a 6 mila/mc per i quali rimane l’alternativa di utilizzare le indicazioni dell’art.186 del Decreto Legislativo 152/2006 ovvero quelle generali sui sottoprodotti dell’art. 184 bis.
Considerata la situazione di incertezza creatasi a seguito dei citati provvedimenti legislativi ANCE ritiene che gli interventi in corso per i quali siano state seguite le indicazioni del DM 161/2012 possano essere portati a termine.
Per i nuovi interventi è invece consigliabile, ove possibile, attendere le successive indicazioni che ANCE ha espressamente richiesto al Ministero dell’ambiente.