Per quanto riguarda la disciplina degli appalti pubblici, un recente parere vincolante del Consiglio di Stato, reso nell’ambito del procedimento conseguente ad un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso dall’AGI (Associazione Grandi Imprese), ha posto le premesse per future modifiche del Regolamento Generale (DPR 207/2010) in materia di qualificazione.
Le contestazioni sollevate da AGI sono state infatti condivise dal Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso relativamente ad alcuni profili di illegittimità del DPR 207/2010, sancendo l’annullamento delle relative previsioni normative.
Pertanto, quando l’annullamento sarà efficace, con l’emanazione di un Decreto del Presidente della Repubblica, verrà meno l’obbligo di ricorrere al subappalto per eseguire le categorie scorporabili specialistiche, che potranno essere eseguite direttamente dall’impresa appaltatrice in possesso di qualificazione nella categoria generale prevalente.
Per quanto riguarda le categorie cosiddette “superspecializzate”, l’annullamento dell’articolo 107, comma 2 comporterà il momentaneo “congelamento” dell’articolo 37, comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici.
Si ricorda che le disposizioni in parola prevedono per le opere “superspecializzate, se di importo superiore al 15% dell’appalto, il subappalto solo nel limite del 30%, con conseguente obbligo per il concorrente privo della relativa qualificazione, di costituire un’ATI verticale obbligatoria con l’impresa specialistica.