Il disegno di legge di conversione del decreto legge 69/2013 c.d. “del fare” è stato approvato dalla Camera con la votazione di fiducia ed ora passa al Senato.
Il termine per la definitiva conversione in legge del provvedimento è il 20 agosto prossimo.
Il testo approvato dalla Camera introduce diverse modifiche, che, per quanto riguarda le norme di specifico interesse per il settore delle costruzioni, si prestano a valutazioni di segno opposto.
Nell’ambito delle disciplina dei lavori pubblici, viene prevista la possibilità per i contratti di appalto di lavori, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento e fino al 31 dicembre 2014, la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale, purché la stessa sia già prevista e pubblicizzata nella gara di appalto.
Viene inoltre rafforzato il principio di tutela delle piccole e medie imprese, con la previsione che le
stazioni appaltanti, nella determina a contrarre, debbano motivare la mancata suddivisione dell’appalto in lotti e con l’attribuzione all’Autorità per i contratti pubblici di compiti di vigilanza al riguardo.
In ambito urbanistico, viene ridimensionata, nelle zone A), la portata della norma che consente di applicare la SCIA per interventi di demolizione e ricostruzione con modifiche della sagoma, stabilendo che i Comuni adottino, entro il 31 dicembre 2013, apposite delibere per individuare le aree in cui tale possibilità viene preclusa.
Per quanto riguarda il DURC, viene portata a 120 giorni (e non più 180 come previsto nel testo iniziale) la sua validità per gli appalti pubblici (il nuovo termine di validità di 120 giorni si applica anche ai lavori edili privati ma solo fino al 31 dicembre 2014).
Viene modificato anche l’art. 88, comma 2, del Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) prevedendo che le disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili non si applicano ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI.
Viene infine introdotto il documento unico di regolarità tributaria (DURT) che l’appaltatore è tenuto ad acquisire, presso l’Agenzia delle Entrate, per attestare l’inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo (che resta sospeso fino all’acquisizione di tale documento).